INPS - Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali ed assistenziali
Dati e modalità operative per effettuare eventuali conguagli o imputazioni di contributi previdenziali ed assistenziali riferiti a particolari fattispecie.
Suggerimento n. 13/2 del 9 gennaio 2018
Come ogni anno, anche per il 2017 l’INPS ha pubblicato una circolare (n. 1/2018) che riepiloga i vari casi in cui le imprese sono tenute ad effettuare operazioni di conguaglio o di sistemazione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti o versati nell’anno, dettando le relative indicazioni operative.
L’Istituto precisa che gli eventuali conguagli potranno avvenire, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 febbraio 2018, ovvero, solamente per quanto riguarda le sistemazioni concernenti il versamento del TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” e le relative misure compensative, entro il 16 marzo 2018.
Nel rimandare alla predetta circolare per quanto concerne il dettaglio delle modalità operative, evidenziamo di seguito le fattispecie di maggior interesse per le imprese del settore:
- sistemazione, tramite flusso UniEmens, delle variazioni retributive e contributive a livello individuale, di regola avvenute nel mese di dicembre 2017, relative agli elementi variabili della retribuzione individuati dall’Istituto, quali, ad esempio: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta; indennità di malattia o di maternità anticipate dal datore di lavoro; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore); ecc.. In proposito, l’INPS ricorda che, di regola, le sistemazioni relative agli elementi variabili della retribuzione devono essere effettuate entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono;
- conguagli conseguenti all’applicazione del massimale contributivo annuo sulla contribuzione pensionistica degli iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 (€ 100.324,00 per il 2017). Da notare che sono esclusi dall’applicazione del massimale in parola anche i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 (articolo 1, comma 280, legge n. 208/2015);
- conguagli relativi al contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico dei lavoratori sulla retribuzione annua eccedente, nel 2017, i 46.123,00 euro;
- conguagli relativi a beni ceduti e/o servizi prestati dal datore di lavoro, se risultanti, nel periodo d’imposta, di importo complessivamente superiore ad € 258,23;
- conguagli relativi all’eventuale concessione ai dipendenti di auto aziendali ad uso promiscuo;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” da parte delle imprese che siano tenute a tale adempimento (aziende con almeno 50 dipendenti di media nell’anno 2006 o, se costituite dopo il 2006, con almeno 50 dipendenti di media nell’anno o nel minor periodo dell’anno in cui hanno iniziato l’attività);
- conguagli connessi ad operazioni societarie avvenute nel corso del 2017;
- conguagli relativi al contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulle somme o contribuzioni a loro carico destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.
Per quanto riguarda le informazioni relative ai minimali di retribuzione ed agli altri elementi utili per il calcolo dei contributi per l’anno 2017, alle tabelle delle aliquote contributive INPS relative al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2017 nonché al contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2017 per causa diversa dalle dimissioni, rimandiamo al nostro Suggerimento n. 344/2017.
Ricordiamo, infine, che il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi nell’anno 2017, è il 16 gennaio 2018 (denuncia UniEmens di competenza “dicembre 2017”) (v. nostro Suggerimento n. 423/2017).