INPS - Congedi “extra” per emergenza sanitaria COVID-19 - Ulteriori indicazioni operative

L’Istituto ha emanato ulteriori istruzioni amministrative in tema di diritto alla fruizione del congedo “extra” COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.

Suggerimento n. 668/136 del 9 settembre 2020


Dopo aver fornito con il messaggio n. 3105/2020 prime indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di congedo parentale “extra” in modalità oraria (v. il nostro Suggerimento n. 628/2020), l’INPS, con la circolare n. 99/2020, ha dettato ulteriori e più dettagliate istruzioni sui congedi e sui permessi COVID-19.

Tali istruzioni riguardano in gran parte la fruizione in modalità oraria del congedo per emergenza COVID-19, come disciplinato a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio” - v. il nostro Suggerimento n. 566/2020).

Infatti, con la circolare n. 99/2020, alla quale rimandiamo per gli eventuali approfondimenti, l’Istituto - dopo aver ribadito che la possibilità di fruire del congedo COVID-19, in modalità giornaliera o oraria, è stata prorogata al 31 agosto 2020 e che è possibile per i genitori, anche conviventi, alternarsi alla fruizione di tale congedo per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni per la cura di tutti i figli e non di ciascun figlio - ha dettato precise istruzioni in merito:

 -  alla compatibilità del congedo COVID-19 in modalità oraria con: il congedo COVID-19 orario o giornaliero ovvero con il congedo ordinario dell’altro genitore; i riposi giornalieri della madre e del padre; i permessi o i congedi parentali per i figli con handicap grave;
 -  alla compilazione delle denunce contributive mensili Uniemens da parte dei datori di lavoro i cui dipendenti fruiscano dei congedi COVID-19 in modalità oraria.

 

Ricordiamo che, sia per il congedo “extra” per COVID-19 in modalità oraria sia per il congedo “extra” per COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale compreso tra il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 77/2020) e il 31 agosto 2020 (data di scadenza del diritto ai congedi “extra” per COVID-19).


Referenti

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