INPS - Congedi “extra” per emergenza sanitaria COVID-19 - Articolo 23 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) come modificato dalla legge n. 77/2020 - Fruizione in modalita’ oraria - Istruzioni operative
L’Istituto ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo parentale “extra” in modalità oraria.
Suggerimento n. 628/129 del 24 agosto 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 554 e n. 566/2020, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 3105/2020, ha dettato le istruzioni per la presentazione della domanda per il godimento in modalità oraria dei congedi “extra” per emergenza sanitaria COVID-19.
Ricordiamo che la facoltà di godimento su base oraria, oltre che giornaliera, dei congedi parentali - previsti per le necessità di assistenza ai figli infra dodicenni in concomitanza con la sospensione delle attività scolastiche - è stata introdotta dalla L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) (v. il nostro Suggerimento n. 566/2020 sopra citato).
Nel rimandare alla comunicazione dell’Istituto per eventuali approfondimenti, evidenziamo solamente che anche per il congedo “extra” per COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo “extra” per COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale compreso tra il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 77/2020) e il 31 agosto 2020 (data di scadenza del diritto ai congedi “extra” per COVID-19).