INPS - Bonus Donne 2026 - Invio modulo di istanza e istruzioni UniEmens

L’Istituto ha comunicato l’apertura della procedura telematica per la presentazione della domanda di ammissione al Bonus Donne 2026 e ha fornito le istruzioni per l’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens.

Suggerimento n. 351/72 del 3 luglio 2026


Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 312/2026, al quale si rinvia anche per quanto riguarda le condizioni di accesso al beneficio, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 1970/2026, ha reso noto che è disponibile la procedura telematica per la presentazione della domanda di ammissione al nuovo Bonus Donne, introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. “Decreto Primo Maggio”).

La domanda di ammissione deve essere presentata attraverso il sito istituzionale dell’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus Donne 2026”, alla quale si accede con la propria identità digitale.

Di seguito si riportano le indicazioni operative di maggiore interesse per le imprese.

 

ESPOSIZIONE DELL’ESONERO NEL FLUSSO UNIEMENS - MASSIMALE MENSILE DI € 650,00

Per poter esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di € 650,00 su base mensile per lavoratrice, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a decorrere dal mese di competenza luglio 2026, all’interno di:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>

i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ED26”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese. Tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia quando <AnnoMeseRif> è diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens sono successivamente riportati dall’Istituto nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici di nuova istituzione:

  • “L641”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • “L642”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Si precisa che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi, dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

 

ESPOSIZIONE DELL’ESONERO NEL FLUSSO UNIEMENS - MASSIMALE MENSILE DI € 800 PER LA ZES UNICA

Per poter esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di € 800,00 su base mensile per lavoratrice, relativa all’assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare all’interno di:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>

i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EDZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens sono successivamente riportati dall’Istituto nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici di nuova istituzione:

  • “L643”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • “L644”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Anche in tale ipotesi, la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi, dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

 

RESTITUZIONE DI EVENTUALI INCENTIVI NON CUMULABILI

Nel caso in cui il datore di lavoro stia già fruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e intenda accedere al Bonus donne 2026, dovrà procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita.

La restituzione deve essere effettuata tramite flussi regolarizzativi, che saranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

Con particolare riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate pari al 50% dei contributi datoriali, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, qualora il datore di lavoro intenda restituire le quote già fruite per il medesimo rapporto di lavoro, deve valorizzare all’interno di:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>

i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> deve essere inserito il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”;
  • nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicato l’importo da restituire.

 

DATORI DI LAVORO CON ATTIVITA’ SOSPESA O CESSATA

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma che hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni Uniemens/Vig.

 

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Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al messaggio INPS n. 1970/2026 e al nostro Suggerimento n. 312/2026.


Referenti

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