INPS - Assenze per COVID-19 con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020 - Riconoscimento della tutela previdenziale di malattia e relativa certificazione - Istruzioni operative per il conguaglio
L’INPS fornisce le istruzioni operative riguardanti la compilazione delle denunce contributive Uniemens per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale prevista in caso di quarantena con prognosi entro il 30 settembre 2020.
Suggerimento n. 840/173 del 2 novembre 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 587 e 765/2020 per comunicare che l’INPS con messaggio 3871 ha fornito le istruzioni per il conguaglio degli eventi di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) convertito in legge n. 27/2020, relativamente ai periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti per i quali siano intervenuti provvedimenti sanitari comportanti la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero ai periodi di assenza per malattia conclamata da COVID-19.
Tali indicazioni riguardano il trattamento economico erogato ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, limitatamente all’importo dell’indennità di malattia anticipata per conto dell’Istituto.
In via preliminare, l’INPS ricorda il quadro normativo disciplinato dal citato articolo 26:
- equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (comma 1);
- equiparazione alla degenza ospedaliera dell’assenza dal lavoro per determinate categorie di lavoratori “fragili”, specificamente individuate, fino al 15 ottobre 2020 (comma 2);
- trattamento economico ordinariamente previsto per la malattia in caso di malattia conclamata da COVID 19 (comma 6).
Come noto, per ciascuna delle tre fattispecie di cui sopra è richiesto un apposito certificato medico:
- per il caso disciplinato al comma 1, serve un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, in cui il medico curante deve indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica;
- per il caso disciplinato al comma 2, è necessario il certificato di malattia rilasciato dal medico curante, in cui siano riportati i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle ASL;
- per il caso disciplinato al comma 6, è sufficiente il certificato di malattia rilasciato dal medico curante, senza necessità di alcun provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Con il messaggio qui illustrato, l’INPS indica le modalità con cui il datore di lavoro può venire a conoscenza, nel rispetto della normativa in materia di privacy, della causale del certificato medico fornito dal lavoratore.
Infatti, le certificazioni trasmesse all’Istituto dai medici curanti (nelle consuete modalità telematiche), una volta ritenute ammissibili a seguito della validazione medico legale della struttura territoriale competente e di eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite “tabelle di scambio” con le quali saranno fornite le informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.
Le informazioni contenute nelle suddette “tabelle di scambio” (codice fiscale lavoratore, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento, codice evento da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare) saranno messe a disposizione dall’INPS nel Cassetto previdenziale per aziende e intermediari; inoltre, saranno inviate una PEC all’azienda, contenente le medesime informazioni presenti nel Cassetto, e una e-mail di notifica agli intermediari.
Laddove risulti sussistente il diritto dei lavoratori, il datore di lavoro potrà conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena”, nella misura massima dell’importo equivalente rispettivamente all’indennità di malattia (per i casi di cui al comma 1) o all’indennità di degenza ospedaliera (per i casi di cui al comma 2).
Peraltro, considerato l’obbligo per l’INPS di monitorare il rispetto del limite massimo di spesa stabilito dallo stesso articolo 26, in questa prima fase è possibile recuperare a conguaglio gli eventi di “quarantena” (a carico dell’Istituto) la cui prognosi si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con ulteriore messaggio, l’Istituto fornirà istruzioni per la gestione del periodo successivo a tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento, riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena
- MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie
- MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19
Per le istruzioni di dettaglio, si rinvia al paragrafo 3.1 del citato messaggio INPS n. 3871/2020.
In presenza di certificato medico non riconosciuto come afferente a uno degli eventi di cui sopra, il relativo importo eventualmente posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.
Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza di cui all’oggetto come indennità di malattia ordinaria
Nel caso in cui l’importo anticipato per i casi previsti dall’articolo 26 sopra citato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia ordinaria, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena o altra assenza da COVID-19 con i codici e le modalità sopra riportate.