INPS - COVID-19 - Riconoscimento della tutela previdenziale di malattia e relativa certificazione - Istruzioni operative

L’Istituto precisa diversi aspetti inerenti il riconoscimento del trattamento di malattia ai dipendenti conseguente alle varie ipotesi di assenza dal lavoro connesse al contagio da COVID-19, con particolare riferimento alla certificazione medica.

Suggerimento n. 587/115 del 27 luglio 2020


Con il messaggio n. 2584/2020, l’INPS - in attesa di pubblicare l’apposita circolare, ora al vaglio ministeriale - fornisce alcune prime importanti indicazioni operative in merito alla disciplina, contenuta nell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) convertito in legge n. 27/2020, relativa ai periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti per i quali siano intervenuti provvedimenti sanitari comportanti la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, misure previste dai decreti-legge n. 6/2020 e n. 19/2020, ovvero ai periodi di assenza per malattia conclamata da COVID-19.

Nel rimandare al predetto messaggio per eventuali approfondimenti, evidenziamo di seguito le indicazioni di interesse per le imprese.

 

QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA

Dipendenti non disabili

In presenza di una delle due situazioni sopra indicate (quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria), il lavoratore sarà considerato in malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla legge e dal contratto collettivo.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto (come, ad esempio, gli operai e gli apprendisti operai ed impiegati), dovrà essere riconosciuta l’indennità economica di malattia (con correlata contribuzione figurativa), nonché l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dal c.c.n.l..

La legge dispone anche che tali periodi non siano da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Nulla è invece innovato per quanto attiene alla tutela previdenziale della malattia, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, ecc.).

 

Certificazione

La tutela previdenziale viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere.

A tal fine, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’INPS nel termine di due giorni.

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, mediante posta ordinaria o PEC.

Il lavoratore, in particolare, dovrà comunicare gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.

 

Dipendenti disabili gravi o portatori di particolari patologie

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e per quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

 

Certificazione

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell’INPS territorialmente competenti possono acquisire, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.

 

Periodo transitorio

In relazione alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce che sono considerati validi, per il riconoscimento del trattamento di malattia, i certificati medici prodotti nel periodo precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto in parola, anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, secondo l’INPS, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data, anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

 

MALATTIA ACCERTATA DA COVID-19

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.

 

Da ultimo, ricordiamo che l’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’articolo 74 del D.L. “Rilancio”, prevede che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020.

In merito all’attuazione di tale disposizione sono attese le necessarie istruzioni operative INPS.

 


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