INPS - Quarantena e sorveglianza precauzionale per soggetti fragili - Riconoscimento della tutela previdenziale di malattia - Ulteriori chiarimenti

L’Istituto fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento di malattia in caso di quarantena o di sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, relativamente a particolari ipotesi.

Suggerimento n. 765/160 del 13 ottobre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 587/2020, per comunicare che, con il messaggio n. 3653/2020, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito a particolari ipotesi di spettanza del trattamento previdenziale di malattia, in caso di quarantena o di sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Di seguito, riassumiamo le indicazioni di particolare interesse per le imprese, rimandando per eventuali approfondimenti al messaggio in parola.

 

QUARANTENA O SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E SMART WORKING

Poiché la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma solamente una situazione di rischio per il lavoratore e per la collettività, l’INPS evidenzia che non è possibile riconoscere al lavoratore interessato il trattamento economico di malattia nei casi in cui lo stesso continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (ad esempio, smart working).

 

QUARANTENA ALL’ESTERO

Ai lavoratori assicurati in Italia, che si siano recati all’estero e siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sarà riconosciuto il trattamento economico di malattia, in quanto il provvedimento che ne dà diritto deve provenire esclusivamente dalle autorità sanitarie italiane.

 

QUARANTENA O SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, previsto dal decreto legislativo n. 148/2015, il fatto che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS o CIGD comporta, di norma, il venir meno della possibilità di richiedere il trattamento economico di malattia.

Resta fermo quanto precisato dall’Istituito nel messaggio n. 1822/2020 in merito al rapporto tra i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia (v. nostro Suggerimento n. 361/2020).


Referenti

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