INPS - Assegno per il nucleo familiare - Nuovi livelli di reddito dal 1° luglio 2020 - Aggiornamento tabelle - Nuove modalita’ di compilazione del flusso UniEmens
Pubblicate dall’Istituto le nuove tabelle utili ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2020. Confermati l’obbligo di compilazione, da luglio 2020, della nuova sezione del flusso UniEmens denominata e la possibilità di conguagliare con UniEmens qualsiasi importo di arretrati ANF.
Suggerimento n.563/110 del 20 luglio 2020
L’INPS, con circolare n. 60/2020, ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare, rivalutati ai sensi di legge, da prendere in considerazione per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) a partire dal 1° luglio 2020 e sino al 30 giugno 2021 ed ha contemporaneamente pubblicato le relative tabelle, contenenti gli importi mensili della prestazione per ciascuno dei nuovi livelli reddituali, in relazione alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato devono essere presentate direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica (cfr. nostro Suggerimento n. 186/2019).
Ricordiamo, inoltre, che con messaggio n. 4583/2019 (v. nostro Suggerimento n. 585/2019) l’Istituto ha reso noto di aver incrementato le funzioni della procedura telematica di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare, al fine di consentire anche ai datori di lavoro ed ai loro intermediari di inviare le domande di ANF per conto dei dipendenti che ne facciano richiesta. Pertanto, allo stato, il lavoratore può procedere alla presentazione all’INPS della domanda di fruizione dell’ANF, alternativamente, mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non si è in possesso di PIN;
- datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla legge n. 12/1979 (cioè, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc., abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti).
Il datore di lavoro o il professionista possono inviare la domanda di assegno per il nucleo familiare accedendo alla funzione “ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive”, disponibile nel menu del “Cassetto Previdenziale Aziende” alla voce “Richieste ANF Dip. Az. Att.”.
Le domande presentate all’INPS in via telematica sono istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria sono individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Gli importi individuati dall’Istituto vengono messi a disposizione del datore di lavoro tramite l’apposita applicazione “Consultazione Importi ANF”, reperibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”, attraverso la quale il datore di lavoro o i consulenti del lavoro possono verificare la spettanza e l’entità teorica degli assegni dovuti ai dipendenti.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia del contratto di lavoro in essere e alle presenze e/o assenze del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
Il datore di lavoro erogherà quindi l’assegno unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce Uniemens (v. nostro Suggerimento n. 186/2019).
Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, ricordiamo che l’INPS aveva inizialmente previsto l’istituzione, nella sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva>, di un nuovo elemento, denominato <InfoAggCausaliContrib>, finalizzato ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF oltre che ad assicurare un controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni per il nucleo familiare arretrati (v. nostro Suggerimento n. 293/2019).
Con successivi messaggi, l’Istituto aveva però più volte posticipato l’obbligo di compilazione di tale nuovo elemento.
Ora l’INPS, con il messaggio n. 2765/2020, conferma che, a partire dalla competenza di luglio 2020, diviene obbligatoria la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> quale unica ed esclusiva modalità di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle imprese ai lavoratori.
Dallo stesso mese di luglio 2020, dunque, non dovrà più essere compilata la sezione <GestioneANF> per esporre i conguagli relativi ai codici causale ANF e non sarà necessario compilare la sezione <ANF>, il cui eventuale contenuto non sarà comunque preso in considerazione.
Per quanto riguarda la gestione degli ANF arretrati, si precisa che, a partire dalla competenza di luglio 2020, sono superate le disposizioni inerenti l’obbligo di trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro, obbligo che permane solo fino al periodo di competenza giugno 2020.
Per comodità delle imprese, l’Istituto ha provveduto a riepilogare le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>, che di seguito riportiamo.
- Nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
0035 – ANF assegni correnti;
L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore (ad esempio, nel caso di genitore separato senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.
Di seguito riportiamo il collegamento utile per visionare le tabelle aggiornate dall’Istituto: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 60 del 21-05-2020_Allegato n 1.xls