INPS - Assegno per il nucleo familiare - Nuove modalita’ di presentazione della domanda - Ulteriori istruzioni - Manuale Utente per la Consultazione degli Importi

L’INPS ha fornito ulteriori istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare e sulla compilazione del flusso Uniemens ed ha emanato le linee guida per l’utilizzo dell’applicativo “Consultazione Importi ANF”.

Importante | Suggerimento n. 293/41 del 6 giugno 2019


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 186/2019), dal 1° aprile 2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) può essere presentata da parte dei lavoratori dipendenti o dei soggetti aventi diritto esclusivamente in modalità telematica.

Con messaggio n. 1777/2019, l’Istituto ha fornito ulteriori istruzioni operative e procedurali, anche ai fini della compilazione del flusso Uniemens.

Di seguito segnaliamo le indicazioni che presentano carattere di novità rispetto a quanto da noi già riportato nel Suggerimento n. 186/2019, sopra citato.

L’INPS, anzitutto, ha ribadito che il lavoratore potrà visionare l’esito della domanda presentata telematicamente e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”, all’interno dell’area riservata.

In proposito, l’Istituto ha aggiunto che, in caso di esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione “Consultazione Importi ANF”, reperibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”, attraverso la quale il datore di lavoro può verificare la spettanza e l’entità teorica degli assegni spettanti ai propri dipendenti.

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di assegno per il nucleo familiare relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca: in particolare, è possibile verificare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione al periodo di riferimento di interesse.

L’applicazione consente la visualizzazione delle sole domande accolte, in quanto, in caso di reiezione della richiesta, l’Istituto provvederà a segnalarlo al solo lavoratore interessato.

Al fine di agevolare gli operatori, l’Istituto ha predisposto un Manuale Utente, che provvediamo ad allegare, con il quale ha fornito le indicazioni in merito all’utilizzo dell’applicazione in parola.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare in un periodo già richiesto, o in caso di modifica delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

Consigliamo alle imprese di far presente ai lavoratori di comunicare tempestivamente qualunque variazione che incida sul diritto e sull’ammontare dell’assegno ed, in ogni caso, di verificare periodicamente i dati presenti sull’applicazione.

Per quanto riguarda le domande di assegno per il nucleo familiare subordinate al rilascio preventivo dell’autorizzazione da parte dell’INPS, ad integrazione di quanto già comunicato nel nostro Suggerimento n. 186/2019, l’Istituto evidenzia che, dal 1° aprile 2019, non deve più essere inviato né consegnato direttamente all’interessato il modello ANF43, anche in relazione alle domande presentate prima di tale data, ma non ancora istruite.

Inoltre, il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato direttamente dall’Istituto.

 

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019 dovranno essere trasmessi con le consuete modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF>, contenenti informazioni sui conguagli degli assegni per il nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva>) un nuovo elemento, denominato <InfoAggCausaliContrib>, finalizzato ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF oltre che ad assicurare un controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni per il nucleo familiare arretrati.

Per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> indicando:
- nell’elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:
  0035 – Assegni nucleo familiare correnti;
  L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> il codice fiscale del soggetto richiedente l’assegno per il nucleo familiare (non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
   

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge temporaneamente alle attuali modalità di esposizione del conguaglio, sino a quando non sarà possibile la sola compilazione del nuovo elemento anzidetto.

Sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
- <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
- <NumANF> Numero dei componenti del nucleo familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
- <ClasseANF> Numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.
   

In considerazione della possibilità dell’Istituto di verificare puntualmente la congruità di tutti i conguagli effettuati, a partire da luglio 2019 non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro (v. nostro Suggerimento n. 507/2017).

 


Referenti

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