INPS - Assegno per il nucleo familiare - Nuova modalità di conguaglio degli arretrati superiori ad euro 3.000 per singolo dipendente
L’Istituto ha dettato nuove istruzioni per il conguaglio degli arretrati dell’assegno per il nucleo familiare in casi particolari.
Suggerimento n. 507/58 del 3 novembre 2017
Come noto, il dipendente - anche se non più in forza presso l’impresa, sempre che la domanda riguardi periodi pregressi durante i quali il lavoratore prestava attività per quell’impresa e l’impresa stessa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS - ha diritto di richiedere, tramite l’apposito modello ANF/DIP, gli assegni per il nucleo familiare arretrati a lui spettanti, entro il termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.
Con il messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, l’Istituto ha ora previsto che, nel caso in cui il singolo dipendente presenti una domanda per il pagamento di assegni per il nucleo familiare arretrati (relativi ad uno o più periodi pregressi) di importo complessivo superiore ad € 3.000,00, il conguaglio di tale importo potrà essere effettuato dall’impresa utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
Viceversa, per importi arretrati entro il limite anzidetto, il recupero da parte dell’impresa continuerà ad essere operato valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036”.
Le nuove modalità di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare arretrati valgono a partire dalle denunce con periodo di competenza “novembre 2017”.