INL - Tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento non è possibile promuovere il ricorso ex articolo 17 D.lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso l’Ispettorato del lavoro.
Suggerimento n. 171/34 del 14 marzo 2023
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 16/2022, n. 203/2022 e n. 473/2022 per comunicare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - con la nota n. 453/2023 - ha chiarito che nell’ipotesi di tirocinio fraudolento è esclusa la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro.
Tale esclusione è motivata dall’esigenza di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato tra il Comitato per i rapporti di lavoro e l’Autorità Penale che, diversamente, potrebbero verificarsi, in quanto:
- il Comitato per i rapporti di lavoro è un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’INL e degli Enti previdenziali e assicurativi, che hanno ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro;
- l’ipotesi di tirocinio fraudolento (e, quindi, la diversa qualificazione del rapporto di lavoro in veste subordinata) è già direttamente sanzionata da una norma penale (articolo 1, comma 723, legge n. 234/2021) in ragione della quale il personale ispettivo (INL) procede con la redazione del provvedimento della prescrizione obbligatoria che conduce all’estinzione del reato in via amministrativa qualora il contravventore ottemperi e paghi la sanzione. Infatti, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, l’impresa ospitante è punita con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Referenti
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