INL - Disposizioni in tema di tirocini previste dalla Legge di Bilancio 2022 - Indicazioni sui tirocini extracurriculari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti indicazioni in materia di tirocini extracurriculari alla luce di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Suggerimento n. 473/83 del 13 luglio 2022


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 16/2022 e n. 203/2022 per comunicare che l’INL, con la nota n. 1451/2022, ha fornito importanti indicazioni in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari svolti “a cavallo” dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art.1 commi da 723 a 726 della Legge di Bilancio per l’anno 2022 (L. n. 234/2021).

In particolare, con la nota in commento l’INL ha ricordato che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della L. n. 234/2021), lo svolgimento in modo fraudolento di un tirocinio configura un illecito di natura permanente, in quanto caratterizzato da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica;
  • ai fini della contestazione dell’illecito in parola è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste “formale” di tirocinanti.

Muovendo da tali presupposti, con la nota in commento l’INL ha evidenziato che:

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la prosecuzione e/o conclusione - dopo il 1° gennaio 2022 - di un tirocinio extracurriculare svolto in modo fraudolento comporta l’applicazione della pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio svolto dal 1° gennaio 2022;

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nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, attesa la natura permanente dell’illecito e una ricostruzione unitaria dell’intero rapporto in termini di irregolarità, è possibile per il tirocinante ottenere una pronuncia giudiziale - a seguito di sua domanda - che riconosca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

tale riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato

   - investe il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data precedente al 1° gennaio 2022;
   - non comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative per omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione;
   
 -

nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, atteso che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e l’Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro, il recupero contributivo non è condizionato dalla scelta del tirocinante di adire l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

 

 

 

 

 

 

 

 


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