INL - Disconoscimento di un lavoratore autonomo e patente a crediti - Riconducibilità a fattispecie di lavoro subordinato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto ad un quesito inerente l’applicazione, nei confronti di un lavoratore autonomo non genuino, della sanzione prevista per il mancato possesso della patente a crediti. Necessità di un’attenta valutazione dei presupposti e delle modalità esecutive dell’attività dei lavoratori autonomi nei cantieri edili.

Suggerimento n. 319/64 del 13 giugno 2025


La vigente normativa in tema di patente a crediti (v. nostro Suggerimento n. 539/2024) prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi, nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operino nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e a coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

In ragione della predetta previsione normativa, l’Ispettorato ha chiarito che si procederà nei confronti dell’impresa affidataria all’applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi di disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana che abbia operato alla stregua di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria alla luce del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudoautonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

Infatti, secondo l’INL tale sanzione non può essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo” in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in parola.

Parimenti, l’Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente/responsabile dei lavori dei lavori l’omessa verifica del possesso della patente a crediti nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente a crediti.

In considerazione di quanto sopra, riteniamo importante ricordare alle imprese le indicazioni operative, ancora valide e vigenti, fornite dal Ministero del Lavoro al personale ispettivo in materia di lavoratori autonomi svolgenti attività lavorativa in cantiere (v. nostro Suggerimento n. 282/2012) secondo le quali il personale ispettivo deve tendenzialmente ricondurre a rapporti di lavoro subordinato le prestazioni dei lavoratori autonomi qualora siano adibiti alle seguenti attività:

  • manovalanza;
  • muratura;
  • carpenteria;
  • rimozione amianto;
  • posizionamento di ferri e ponti;
  • utilizzo di macchine edili fornite dall’impresa committente o dall’appaltatore.

Premesso che siamo ancora in attesa del decreto attuativo che sblocchi le funzionalità del portale INL per visualizzare patenti e crediti, ricordiamo che tutte le informazioni aggiornate sulla disciplina della patente a crediti sono reperibili al seguente link https://portale.assimpredilance.it/patente-a-crediti.


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