“Patente a crediti” - Nota INL - Chiarimenti sul regime sanzionatorio
A oltre due mesi dall’effettiva introduzione della “patente a crediti” per i cantieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene con nota del 9 dicembre 2024, n. 9326 per fornire un riepilogo del nuovo strumento e chiarimenti sull’impianto sanzionatorio per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
Importante | Suggerimento n. 539/109 del 11 dicembre 2024
Facciamo seguito ai nostri vari Suggerimenti in materia per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 9326/2024, allegata alla presente, con la quale fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla “patente a crediti”, in riferimento all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla circolare INL 4/2024, sottolineando l’importanza di un approccio rigoroso da parte di tutti gli attori coinvolti nei cantieri.
Il possesso della “patente” è vincolante per tutte le attività in cantiere, con esclusione delle sole forniture o prestazioni di natura intellettuale e per i possessori di SOA dalla terza categoria in avanti. In caso di decurtazione dei crediti che portano il punteggio della “patente” al di sotto di 15 crediti, l’attività lavorativa non è consentita, a meno di alcune eccezioni disciplinate dalla normativa, che vedremo successivamente.
Le imprese e i lavoratori autonomi privi della “patente” o che operano con un punteggio inferiore a 15 sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative.
REGIME SANZIONATORIO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
La sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano senza “patente” o con punteggio insufficiente corrisponde al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, importo valido anche laddove non sia stato formalizzato il valore dei lavori. Precisiamo che tutti gli organi di vigilanza sono competenti all’accertamento dell’illecito ed all’irrogazione della sanzione.
Il calcolo del valore dei lavori, necessario per determinare le sanzioni, segue criteri specifici delineati nella nota INL in parola.
COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI: RUOLO E SANZIONI
Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare il possesso della “patente a crediti” o dei documenti equivalenti (per le imprese straniere) o dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da euro 711,92 ad euro 2.562,91, come stabilito dall’articolo 157, del D.Lgs. n. 81/2008.
Se il committente o il responsabile dei lavori affida i lavori ad un’impresa o ad un lavoratore autonomo con una “patente a crediti” con un punteggio inferiore a 15 crediti, viene applicata la medesima sanzione da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
La sanzione non si applica al committente o al responsabile dei lavori se, dopo l’affidamento, la “patente” viene sospesa, revocata o i crediti scendono sotto i 15. Tuttavia, in questi casi, si applica esclusivamente all’impresa o al lavoratore autonomo la sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 ossia del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
È quindi fondamentale verificare con attenzione il momento effettivo dell’affidamento dei lavori, senza limitarsi alla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
La sanzione prevista dall’articolo 157, del D.Lgs. n. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della “patente a crediti”, poiché le verifiche del committente e del responsabile dei lavori sono contestualizzate al momento dell’affidamento dei lavori.
LE ECCEZIONI AL POSSESSO DELLA “PATENTE A CREDITI”
Le eccezioni al possesso della “patente a crediti”, riportate nel documento dell’INL, includono le seguenti situazioni specifiche.
Attività in corso
Le imprese o i lavoratori autonomi che, durante l’esecuzione di un appalto o subappalto, subiscono una decurtazione dei crediti al di sotto del limite di 15, possono completare i lavori già avviati, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore totale del singolo contratto di appalto/subappalto - così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo - e non del valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Operatività nelle more del rilascio della “patente”
Come noto, nelle more del rilascio della “patente”, è comunque consentito svolgere le attività previste, salvo diversa comunicazione dell’INL.
Eventuali aggiornamenti sul tema saranno tempestivamente comunicati, anche con riferimento alla possibilità di accesso e consultazione del Portale INL relativamente alla “patente” in formato digitale e relativo punteggio.