INAIL - Proroga automatica del termine di validita’ del DURC a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 - Indicazioni operative

L’INAIL, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le proprie indicazioni relative alla verifica della regolarità contributiva a seguito delle ultime novità legislative in tema.

Suggerimento n. 608/122 del 5 agosto 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 602/2020, per comunicare che l’INAIL, con nota n. 9466/2020, ha illustrato le principali ricadute sulla regolarità contributiva derivanti dalla conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Premesso che le indicazioni fornite dall'INAIL ripercorrono in gran parte quanto già reso noto dall'INPS con il proprio messaggio n. 2998/2020, di cui ha dato notizia anche la CNCE con la circolare n. 730/2020, ricordiamo che i DURC On Line con scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 rientrano nel novero dei documenti che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In merito alla proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre p.v. stabilita dal decreto legge n. 83/2020 (v. nostro Suggerimento n. 596/2020), l'INAIL ha precisato che la norma che prevede la proroga di validità dei documenti, tra cui il DURC On Line (articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020) non è inclusa tra quelle citate nell’allegato a tale ultimo decreto legge.

Pertanto, la nuova proroga dello stato di emergenza non produce effetti sul periodo di validità dei DURC On Line con scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 che risulta, allo stato, prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020 e non oltre.

Ricordiamo, infine, che l’articolo 8, comma 10, del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) introduce un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti (cioè, dei committenti pubblici), nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni


Referenti

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