INPS - Proroga automatica del termine di validita’ del DURC a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 - Indicazioni operative

L’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti per l’applicazione delle ultime modifiche legislative in tema di verifica della regolarità contributiva.

Suggerimento n. 602/119 del 3 agosto 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 566/2020, per rendere noto che l’INPS, con messaggio n. 2998/2020, ha confermato che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020) dalla legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 deve ritenersi prorogata al 29 ottobre 2020.

Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Peraltro, come da noi anticipato nel predetto Suggerimento e confermato dalla Comunicazione CNCE n. 728/2020, l’Istituto evidenzia altresì che la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 10, del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) introduce un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti (cioè, dei committenti pubblici), nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

In considerazione di quanto sopra, la procedura Durc On Line è stata implementata per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020.

L’Istituto ribadisce che tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc On Line emesso; pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può essere modificata.

Fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del D.L. n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta da parte dei soggetti abilitati (stazioni appaltanti, SOA, concessionari e gestori di pubblici servizi, impresa o lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva, ecc.), che sarà definita secondo gli ordinari criteri.

In tale ipotesi, in caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata; in caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.

Il criterio di definizione delle richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo la normativa sul Durc on line, sarà il seguente:

  • emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
  • emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
  • emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

 


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