INAIL - Certificazione di infortunio o malattia professionale - Ripresa dell’attività lavorativa - Istruzioni operative

L’INAIL ha fornito le istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

Suggerimento n. 244/46 del 6 maggio 2026


Con la circolare n. 17/2026, l’INAIL ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla gestione dei certificati medici di infortunio sul lavoro, tenendo conto delle evoluzioni normative, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’implementazione di strumenti di sanità digitale, inclusa la telemedicina in ambito medico-legale.

Evidenziamo che, come espressamente indicato dall’INAIL, le istruzioni contenute nella citata circolare operano anche in caso di malattia professionale.

Di seguito riepiloghiamo i principali profili di interesse per le imprese.

 

Certificazione medica con esito definitivo e conclusione della prognosi

La certificazione medica di infortunio è trasmessa all’Istituto da qualunque medico o da qualsiasi struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza al dipendente infortunatosi, esclusivamente in modalità telematica.

La documentazione è redatta mediante il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi (che siano continuativi o definitivi ovvero di riammissione in temporanea).

Il certificato deve riportare la diagnosi, la prognosi di inabilità temporanea assoluta con la relativa durata, nonché l’eventuale previsione di postumi permanenti.

L’INAIL chiarisce che l’ultimo certificato medico trasmesso - anche se non espressamente qualificato come “definitivo” - è idoneo a certificare la conclusione del periodo di inabilità temporanea.

In assenza di ulteriori certificazioni, pertanto, la prognosi si intende conclusa alla data indicata nell’ultimo certificato pervenuto all’impresa.

 

Ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi

In coerenza con quanto sopra illustrato, l’Istituto conferma che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato, senza necessità di produrre un ulteriore certificato che attesti la chiusura dell’evento.

Resta, peraltro, ferma la facoltà dell’INAIL di rilasciare, su richiesta dell’interessato o per esigenze medico-legali, apposita certificazione, anche mediante strumenti di telemedicina.

L’Istituto, comunque, ricorda che, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico competente ha facoltà di disporre una visita medica al fine di valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 (v. nostro Sugg. n. 8/2025).

 

Ripresa anticipata dell’attività lavorativa

Da ultimo, l’INAIL conferma che il lavoratore potrà essere riammesso in servizio in anticipo, rispetto alla prognosi formulata dal medico che ha rilasciato il certificato di infortunio o la sua prosecuzione, esclusivamente in presenza di un’ulteriore certificazione medica che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificazione può essere rilasciata da qualsiasi medico.


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