"Collegato lavoro": novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La legge n. 203/2024 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Suggerimento n. 8/3 dell'8 gennaio 2025


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro".

Questo provvedimento introduce anche modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008 (TU sicurezza), con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le modifiche di particolare interesse per le imprese riguardano l’articolo 41 e l’articolo 65 del TU.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA (articolo 41)

L'articolo 41 è stato oggetto di importanti aggiornamenti:

- le visite mediche preventive, anche in fase preassuntiva: ridefinita la possibilità di visitare in fase preassuntiva il lavoratore, per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Il medico competente ha facoltà di valutare l’opportunità di una visita medica per assenze superiori a 60 giorni. Qualora decida di non effettuarla, il medico competente deve comunque esprimere un giudizio di idoneità del lavoratore. E', quindi, opportuno coordinare l'attività del medico competente con le nuove regole e aggiornare i protocolli sanitari;
- riduzione degli esami ripetitivi: i medici devono considerare gli esami clinici e diagnostici già svolti dal lavoratore, risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con gli obiettivi della visita preventiva.

 

Infine, l'ATS è individuata come l'amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (vedasi le pagine dedicate a questo servizio sui siti di: ATS di Milano Città Metropolitana e ATS Brianza).

 

UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI (articolo 65)

Modifiche significative sono state apportate all'articolo 65 (non applicabile ai cantieri temporanei o mobili secondo quanto previsto all’art. 62), consentendo l'uso di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, a condizione che:

- non vi siano emissioni di agenti nocivi;
- siano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima definiti nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008.

 

In questi casi, il datore di lavoro deve comunicare (tramite posta elettronica certificata) al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali, allegando "adeguata documentazione", (individuata con apposita circolare dell’INL), che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione, i locali potranno essere utilizzati, salvo eventuali richieste di integrazione documentale.


Referenti

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