INAIL - Autoliquidazione del premio 2018/2019

Indicazioni utili per la corretta autoliquidazione del premio INAIL.

Suggerimento n. 229/37 del 19 aprile 2019


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 21, 48, e 205 del 2019, per segnalare che, in relazione alla prossima scadenza per l’autoliquidazione del premio 2018/2019, che quest’anno è eccezionalmente differita al 16 maggio 2019, l’INAIL ha elaborato la consueta “Guida all’autoliquidazione”, contenente le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2018 nonché per il calcolo della regolazione 2018 e della rata anticipata 2019, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html

Al medesimo indirizzo internet è altresì scaricabile la nota INAIL n. 5453/2019, contenente “Istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018/2019”.

Provvediamo di seguito a sintetizzare le importanti novità intervenute quest’anno e gli aspetti dell’autoliquidazione del premio INAIL di maggior interesse per le imprese, nonché a fornire alcune indicazioni utili per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti, rimandando per eventuali approfondimenti alla “Guida” ed alle “Istruzioni operative” sopra citate.

Ricordiamo che ogni adempimento attinente l’effettuazione dell’autoliquidazione INAIL deve essere eseguito esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi “Servizi on line” del sito internet www.inail.it, fatte salve le deroghe espressamente previste in taluni casi dall’Istituto.

 

NOVITA’

A seguito dell’approvazione, avvenuta con decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 (pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale), delle nuove Tariffe dei premi INAIL, sono intervenute rilevanti novità, alcune delle quali riguardano anche l’autoliquidazione dei premi assicurativi.

A) Le nuove Tariffe - pur avendo conservato le precedenti Gestioni (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività) e la suddivisione delle attività in Gruppi, Sottogruppi e Voci - hanno, in particolare, adeguato il nomenclatore delle attività, procedendo all’accorpamento di parecchi Sottogruppi e Voci, nonché all’introduzione di nuove Voci, al fine di adeguare le Tariffe all’evoluzione produttiva.
  Altro importante elemento di novità è la modifica sostanziale dei criteri e dei valori delle oscillazioni dei tassi medi, finalizzata a dare maggior peso sia alla gravità degli infortuni occorsi rispetto ai costi sostenuti dall’Istituto e sia alle dimensioni aziendali, intese come lavoratori-anno.
B) Dal 1° gennaio 2019, la riduzione contributiva ed assicurativa in misura pari all’11,50%, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, non è più applicabile ai premi assicurativi.
  È differito al 16 maggio 2019 il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile”, da trasmettere via PEC alla sede INAIL competente, per fruire della riduzione del 11,50% in sede di regolazione 2018 (cfr. nostro Suggerimento n. 48/2019 sopra citato).
  La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, voce “Tipo”, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
  Ricordiamo che, per fruire di questo come degli altri benefici contributivi, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online, ivi compresa la “Dichiarazione per benefici contributivi”, da trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro una sola volta, nonché in caso di eventuali successive modifiche di quanto dichiarato, per l’autocertificazione della non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC (cfr., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 200/2016).
C) La legge di Bilancio per il 2018 ha disposto che per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
  Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con NO.
D) Il premio supplementare silicosi e asbestosi non è più dovuto a partire dal 2019
  Pertanto, detto premio è dovuto per la sola regolazione 2018 mentre non è dovuto per la rata anticipata 2019. Nelle basi di calcolo l’indicatore “presenza rischio silicosi/asbestosi” è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018.
E) Con l’entrata in vigore delle nuove Tariffe è venuta meno anche la riduzione del premio introdotta dalla legge n. 147/2013, la cui misura per l’anno 2018 era stata fissata nel 15,81% con Determina del Presidente INAIL n. 388/2017.
  Detta riduzione spetta esclusivamente per le voci di tariffa con più di un biennio di attività, che abbiano un andamento infortunistico favorevole (ovvero il cui tasso applicabile 2018 sia minore o uguale al tasso medio di tariffa) nonché per le lavorazioni che non abbiano ancora compiuto il biennio di attività, ma solamente qualora siano rispettate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si sia provveduto a presentare entro il 16 febbraio 2018 la domanda di riduzione del tasso modello OT20.
  Pertanto, ove spettante, tale riduzione si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione 2018
F) Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione.
  È prevista la cessazione, con operazione centralizzata, delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata.
  L’istituzione della nuova PAT e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è stata comunicata ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019.
  Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.
G) Resta in vigore l’incentivo, previsto dall’articolo 4, c. 3, del D.Lgs. n. 151/2001, per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, consistente nella riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento; l’incentivo si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata anticipata 2019.
  Il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online (v. precedente punto B).
  La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, voce “Tipo”, il codice “7”.
H) E’ confermata anche la riduzione del 50%, prevista dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero), della contribuzione e del premio dovuti dal datore di lavoro per l’assunzione: di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi; di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi; di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ed occupate in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna (v. nostro Suggerimento n. 429/2013).
I) Resta in vigore anche la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006.
  Tale riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione e riguarda le aziende iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente all’anno della regolazione e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni presentata nel medesimo anno.
   

 

BASI DI CALCOLO PER L’AUTOLIQUIDAZIONE

Ricordiamo che le “basi di calcolo” del premio relativo all’autoliquidazione non vengono più inviate alle imprese, ma sono disponibili solamente nella sezione “Fascicolo aziende - Comunicazioni basi di calcolo”, presente nei “Servizi on line” del sito www.inail.it.

Il modello delle “Basi di calcolo” è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Tenuto conto, in particolare, della riclassificazione di varie attività effettuata d’ufficio dall’INAIL a seguito delle novità introdotte dalle nuove Tariffe (v. precedente punto A), l’Istituto ha previsto che, in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari possano inviare una segnalazione via PEC alla sede INAIL competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno “rielaborare” le basi di calcolo del premio e comunicare al datore di lavoro che le nuove basi di calcolo sono disponibili in “Fascicolo aziende”.

Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019), le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”; in tali casi, il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate.

 

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2018

Mediante compilazione e inoltro con modalità telematica all’INAIL entro il 16 maggio 2019 del modulo virtuale 1031 le imprese adempiono alla dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2018, nonché all’eventuale indicazione degli sconti e delle agevolazioni spettanti.

Fermo restando il generale obbligo di trasmissione esclusivamente telematica, la dichiarazione in parola va invece effettuata ancora in formato cartaceo e inviata esclusivamente via PEC alla Sede INAIL competente solamente da parte delle imprese (codici ditta) che cessano l’attività in corso d’anno.

Ricordiamo che gli importi delle retribuzioni e dei compensi vanno sempre riportati sul modulo 1031 arrotondati all’unità di euro.

 

COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE E CALCOLO DEL PREMIO

In proposito, puntualizziamo quanto segue.

- Come anticipato, soprattutto in relazione alle operazioni centralizzate poste in essere dall’INAIL per la gestione delle nuove Tariffe, è opportuno che le imprese verifichino le "Basi di calcolo premi", controllando anche:
  a) la correttezza del "codice ditta", del codice fiscale, del numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), delle voci di rischio e dei periodi assicurativi riportati;
  b) l’esatta corrispondenza dell’importo indicato nel campo "Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2018" con quanto effettivamente calcolato e pagato dall’impresa a tale titolo per lo stesso anno.
  In caso di difformità o di incongruenze, come detto, è necessario inviare tempestivamente una segnalazione via PEC alla sede INAIL competente, prima di procedere all’autoliquidazione del premio.
  Qualora l’impresa non abbia versato l’intero importo del premio anticipato dovuto per l’anno 2018, l’autoliquidazione va comunque effettuata facendo riferimento al premio dovuto, anche se non pagato.
       
- Il tasso da applicare per il 2019 è quello comunicato dall’INAIL a marzo/aprile 2019 con il modello 20SM - Comunicazione del tasso applicabile anno 2019.
  In relazione a tale modello, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe, consigliamo di verificare:
  a) le voci di rischio, per accertare la coerenza tra quelle preesistenti e quelle riportate sul modello;
  b) gli eventi lesivi definiti;
  c) le giornate di assenza a seguito di evento lesivo;
  d) le retribuzioni denunciate nel triennio di osservazione.
  Qualora ne sussistano le condizioni e comunque in applicazione di quanto riportato nelle “Basi di calcolo premi” nel campo “Riduzione legge n. 147/2013”, lo sconto da applicare è pari al 15,81% solamente per quanto riguarda la regolazione premio 2018, e va calcolato sui rispettivi premi al netto di eventuali altri sconti (ad esempio, riduzione per sostituzione maternità).
       
- L'imponibile INAIL degli operai, impiegati e quadri assicurati è, di norma, identico a quello INPS: in particolare, resta esclusa l'indennità sostitutiva di mensa degli operai ed impiegati di cantiere, entro il limite giornaliero stabilito dalla legge (€ 5,29); ricordiamo inoltre che tale limite di esenzione vale per tutti i dipendenti in caso di erogazione di buoni pasto ed è elevato ad € 7,00 se i buoni pasto sono in formato elettronico (v. nostro Suggerimento n. 343/2015).
  Ricordiamo, invece, che: per i lavoratori a tempo parziale si deve fare riferimento, ai soli fini INAIL, ad una retribuzione convenzionale; per gli apprendisti, il contributo per l’assicurazione INAIL è già compreso nella contribuzione INPS e, quindi, il loro imponibile non rileva ai fini dell’autoliquidazione.
  Nella scheda allegata sono riportati la retribuzione convenzionale dei dirigenti e dei soci di società, nonché i minimali ed i massimali dei lavoratori parasubordinati e il minimale dei dipendenti e soci lavoratori occupati a tempo parziale.
       
- Resta ferma la facoltà di comunicare all'INAIL, entro il 16 maggio 2019, che il premio per l'anno in corso, relativo ad una o più lavorazioni specifiche, sarà calcolato su un imponibile retributivo presunto inferiore a quello dichiarato per il 2018, purché sussistano fondati e comprovabili motivi.
  Tale comunicazione, da compilare e inviare esclusivamente on line nel sito internet www.inail.it, deve riportare le retribuzioni presunte ridotte con riferimento a ciascuna P.A.T. e voce di tariffa interessata.
  Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 205/2019) che tale adempimento riguarda anche le imprese che hanno cessato l’attività in gennaio o febbraio 2019.
  In mancanza della predetta comunicazione, la rata premio anticipata per il 2019 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni effettive denunciate per il 2018, anche qualora l’impresa preveda di erogare nel corso del 2019 retribuzioni superiori a quelle dichiarate per l’anno 2018. In tale ultima ipotesi, se l’aumento dell’imponibile fosse significativo, l’impresa interessata dovrà preoccuparsi di segnalare all’INAIL la variazione di estensione del rischio entro trenta giorni dal suo verificarsi, senza però auto-aumentarsi il premio di rata 2019, ma rimanendo in attesa dell’eventuale successiva richiesta di integrazione da parte dell’Istituto.
       

 

VERSAMENTO DEL PREMIO

In merito al versamento del premio - che, solo per quest’anno, va effettuato entro il 16 maggio 2019 a mezzo modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall'INAIL (v. “Guida all’autoliquidazione 2018/2019”, pagine 52 e 53) - evidenziamo che:
- qualora in sede di regolazione 2018 risulti un credito, lo stesso deve essere immediatamente compensato con il debito per rata anticipata 2019 e il risultato netto a debito va esposto nel campo "importi a debito versati" della sezione INAIL del modello F24 con il "numero di riferimento" 902019;
- le imprese titolari di più P.A.T., dopo aver effettuato la compensazione della regolazione passiva 2018 con la rata anticipata 2019 per ogni posizione, possono compensare eventuali crediti risultanti dalla singola posizione con i debiti delle altre posizioni nell’ambito del codice ditta aziendale;
- qualora dal calcolo finale dell’autoliquidazione risulti un credito a favore del datore di lavoro, lo stesso deve essere anzitutto utilizzato per compensare eventuali debiti pregressi verso l’INAIL per premi e accessori, purché non iscritti a ruolo esattoriale. In mancanza di debiti pregressi con l’Istituto o nel caso in cui residui, dopo tale compensazione, un credito dell’impresa, quest’ultimo può andare a compensazione di debiti verso altre Amministrazioni (INPS, Erario, ecc.);
- è infine possibile compensare quanto dovuto per l'autoliquidazione 2018/2019 con un credito preesistente (cioè anteriore all’anno 2018 o relativo a titoli diversi dal premio di autoliquidazione) nei confronti dell’INAIL. In tale ipotesi, l’impresa dovrà acquisire il preventivo assenso della Sede dell’Istituto in ordine all'effettiva sussistenza e all’entità del credito, anche tramite posta elettronica (mail o PEC).
   

L’importo a debito risultante dall’autoliquidazione (al netto di tutte le compensazioni) può anche essere pagato in quattro rate trimestrali di uguale importo (ognuna pari al 25% del dovuto, comprensivo dell’1% ANMIL).

Per la sola autoliquidazione 2018/2019 (v. nostro Suggerimento n. 48/2019), a seguito del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione, le prime due rate (50% del premio dovuto) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019, maggiorate degli interessi al tasso dell’1,07%.

Per il calcolo rapido degli interessi possono essere utilizzati i coefficienti riportati nella nota INAIL n. 5453/2019:

1° e 2° rata (scadenza 16 maggio 2019): nessun interesse;

3° rata (scadenza 20 agosto 2019): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00269699;

4° rata (scadenza 18 novembre 2019): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00539397.

La volontà di avvalersi della predetta rateazione va segnalata all’Istituto barrando la casella SI’ posta in calce al modulo virtuale di Dichiarazione delle retribuzioni (1031).

Se il datore di lavoro ha già richiesto la rateazione ai sensi della legge n. 449/1997 in occasione delle precedenti autoliquidazioni, tale casella dovrebbe risultare già barrata; in caso contrario, se si vuole rateizzare il premio, sarà necessario barrarla.

Se si intende modificare la scelta precedentemente esercitata di pagare ratealmente, procedendo al pagamento del premio in unica soluzione, è necessario barrare la casella NO.

Nel caso in cui l’anno precedente l’impresa abbia deciso di pagare il premio in unica soluzione nonostante avesse scelto il pagamento rateale e non abbia segnalato la modifica, se per l’anno in corso intende tornare a pagare ratealmente deve barrare la casella SI’.

Ricordiamo che in caso di cessazione del codice ditta, cioè nell’ipotesi di cessazione di tutte le posizioni INAIL, il pagamento del premio può avvenire solamente in unica soluzione.


Referenti

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