INAIL - Autoliquidazione del premio 2018/2019 - Rinvio al 16 maggio 2019 - Ulteriori indicazioni
Integrate dall’INAIL le indicazioni fornite con l’avviso pubblicato all’inizio dell’anno sul proprio sito internet in merito all’autoliquidazione del premio 2018/2019.
Suggerimento n. 48/8 del 16 gennaio 2019
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 21/2019, per comunicare che l’INAIL, con la circolare n. 1/2019, ha sostanzialmente ribadito quanto contenuto nel suo avviso dei primi di gennaio 2019 in tema di autoliquidazione dei premi 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, aggiungendo peraltro alcune indicazioni d’interesse per le imprese, che di seguito evidenziamo.
- | Resta fermo il termine del 16 maggio 2019 previsto per il pagamento in unica soluzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani. | |
Qualora l’impresa, invece, opti per il pagamento del premio in quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, i versamenti dovranno avvenire come segue: | ||
1° rata: | 50% del premio entro il 16 maggio 2019, senza maggiorazione di interessi; | |
2° rata: | 25% del premio entro il 16 agosto 2019, differito di diritto al 20 agosto 2019, con maggiorazione degli interessi; | |
3° rata: | 25% del premio entro il 18 novembre 2019, con maggiorazione degli interessi. | |
- | A seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1126, della Legge di Bilancio 2019, la riduzione contributiva ed assicurativa, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, dal 1° gennaio 2019 non si applica più ai premi INAIL, ma solamente ai contributi INPS. | |
Pertanto, in sede di autoliquidazione del premio 2018/2019 la riduzione anzidetta compete - in presenza dei requisiti di legge - solo per la regolazione 2018, nella misura dell’11,50%, stabilita dal decreto interministeriale 4 ottobre 2018 (v. nostro Suggerimento n. 566/2018). | ||
A tal fine, i datori di lavoro interessati, entro il 16 maggio 2019, sono tenuti a trasmettere, tramite PEC alla Sede INAIL competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile”, reperibile nel sito dell’Istituto all’indirizzo | ||
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html | ||
e riguardante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. | ||
L’Istituto rende infine noto che la “Guida all’autoliquidazione 2018/2019” sarà pubblicata successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.
Referenti
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