Fattura elettronica: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Si riportano alcune delle principali risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti più ricorrenti in tema di fatturazione elettronica forniti nel mese di dicembre e lo scorso 15 gennaio a Roma, in un incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Suggerimento n. 89/13 del 7 febbraio 2019
A seguito dei chiarimenti sulla fattura elettronica comunicati con precedenti suggerimenti (vedi Suggerimento n. 554/2018 e n. 24/2019), riportiamo le ultime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sulle seguenti tematiche più rilevanti.
1) CONTENUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il campo “Data” del file xml deve essere valorizzato con la data di effettuazione dell’operazione e non con la data di emissione/trasmissione in quanto la data della fattura è la data di effettuazione dell’operazione.
In caso di fattura differita, invece, la data della fattura è la data di emissione poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
Dati obbligatori da indicare nella fattura emessa sono i campi della sezione cessionario/committente che vanno compilati inserendo la partita IVA e/o il Codice Fiscale che il cliente comunica al fornitore.
Invece il campo CAP deve essere compilato per le fatture: | |
- | emesse da soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; |
- | emesse da soggetti residenti verso controparti estere (in tal caso va compilato con il valore “00000”). |
Quando si applicano sconti in fattura, potrebbe accadere che si riscontri il codice errore 00423 "2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche”.
Il problema potrebbe essere determinato dal fatto che il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre il prezzo unitario ne ammette otto, generando delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti. Finché non ci sarà una modifica per risolvere il problema tecnico, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”) valorizzandolo con una precisione fino a 8 decimali.
2) LE AUTOFATTURE
Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD1”.
3) LA GESTIONE DELLE FATTURE A CAVALLO D'ANNO (EMESSE DEL 2018 E RICEVUTE NEL 2019)
Le fatture attive datate dicembre 2018, inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019, possono essere analogiche. L’obbligo di fatturazione elettronica infatti scatta solo a partire dal 1° gennaio 2019. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 riferita ad una fattura 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa elettronicamente. Si ricorda che se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2019.
4) RAPPORTI CON L'ESTERO
L’emissione della fattura elettronica per le operazioni con l’estero consente di evitare l’ “esterometro” (ovvero la comunicazione dati fatture transfrontaliere): permane però l’obbligo di invio del modello Intrastat.
Per gli acquisti intracomunitari, invece, va effettuata l’integrazione delle fatture ricevute con il sistema del reverse charge. Bisogna trasmettere all’Agenzia il modello INTRA1 mentre i dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere.
5) SPESE PER CARBURANTI
Dal 1° gennaio 2019, ai fini della detrazione IVA e deduzione delle spese carburanti, è prevista la condizione che venga acquisita la fattura elettronica.
È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa.
In caso di mancata emissione della fattura elettronica, qualora l’impianto di distribuzione non sia attrezzato telematicamente o in presenza di esercente assente al momento del pagamento effettuato con carta credito personale, la rilevanza del costo, per la detrazione e la deduzione, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile.
Il cessionario quindi è tenuto a conservare le ricevute di pagamento e, in funzione delle procedure di ciascun distributore del carburante, deve inviare la fotografia dello scontrino al distributore tramite un’App che identifica il cliente. La fattura viene poi emessa come riepilogo mensile.
6) EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni. Pertanto, nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT (data e numero), senza allegare gli stessi. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.
Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura.
A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di prestazioni di servizi: in tal caso, può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e, le parti contraenti, ad esempio, possono utilizzare un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico, la fattura pro forma oppure la relazione professionale.
7) SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE E OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA
Ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (escluse ex art. 15). Un’altra modalità può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento.
Per le operazioni fuori campo IVA, l’operatore non è tenuto all’emissione di fattura. Tuttavia, qualora l'operatore decida di emettere fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente inviandola allo SdI.
8) MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
È possibile effettuare la conservazione sostitutiva con più soggetti contestualmente (ad esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio).
Il servizio dell’AdE per la conservazione digitale in 15 anni non è subordinato alla firma digitale del file fattura in formato xml.
Se il soggetto chiude la partita iva, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è comunque assicurata per 15 anni.
9) DICITURA DA INDICARE NELLA COPIA CARTACEA/ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA
Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) è possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”.
10) EMISSIONE IN LOTTO DI MOLTEPLICI FATTURE GIORNALIERE
Nel caso in cui vengano emesse molte fatture al giorno si ha la possibilità di compilare un unico file con tutte le fatture del giorno inviandolo allo SdI in formato zip, ferma restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente.
Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un “lotto” di fatture.
11) FIRMA ELETTRONICA
Il Sistema di Interscambio accetta FE anche non firmate digitalmente ma la ricevuta dello SdI non autentica la FE emessa senza firma e non ne certifica l'integrità.
12) REGIME FORFETTARIO
Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–regime dei minimi decida di emettere fattura elettronica, si potrà compilare la FE indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.
13) FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DI UN ESPORTATORE ABITUALE
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento.
Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura: come ad esempio il campo “Causale”, ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali” nel campo “Note”.
Se si utilizza una delle procedure gratuite messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il campo “Causale” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”, mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi”.
14) FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO INESISTENTE E PARTITA IVA CESSATA
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente, il SDI scarta la fattura.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto, lo SDI non scarta la fattura e la stessa viene correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate può eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
15) RIFIUTO DI FATTURA
Il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta può rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono ecc.) ma non può veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello SdI.
È quindi necessario emettere una nota di variazione in formato elettronico da trasmettere allo SdI.
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Per qualsiasi ulteriore approfondimento si allegano Faq dell’Agenzia delle Entrate, peraltro pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, continuamente aggiornate da parte degli uffici finanziari.