Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai principali quesiti sulla fatturazione elettronica

Si riportano le principali risposte dell’Agenzia delle Entrate fornite lo scorso 12 Novembre in occasione dell’incontro in streaming de “Il Sole 24 Ore” in tema di fatturazione elettronica.

Suggerimento n. 554/77 del 6 dicembre 2018


Le precisazioni più interessanti riguardano le seguenti casistiche:

- Detrazione indebita in caso di registrazione di una fattura cartacea anziché elettronica

Dal 1° gennaio 2019 qualora il fornitore emetta fattura cartacea o in altro formato (PDF, Excel, ecc.) diverso dall’ xml senza trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI), la fattura si considera fiscalmente non emessa.

Pertanto, il committente, titolare di partita iva, non può detrarne l’iva ed è obbligato a richiedere al fornitore la fattura elettronica via SdI.

Tuttavia, se il committente per distrazione detrae l’imposta pur non avendo la fattura in formato  elettronico, la sanzione non è applicabile qualora la fattura xml pervenisse entro il termine della liquidazione periodica iva.

Diversamente, se il committente riceve la fattura elettronica via SdI oltre la liquidazione periodica iva in cui ha operato la detrazione, è soggetto a sanzione per detrazione indebita in assenza di fattura regolare.

Invece, nel caso di richiesta al fornitore di emissione di fattura elettronica e mancata ricezione, il committente è obbligato ad emettere autofattura, ai sensi dell’art. 6 c. 8 D. Lds. 471/97, in modalità elettronica e trasmetterla allo SdI. Una volta effettuata questa procedura di regolarizzazione, può detrarre l’iva sugli acquisti.

 

- Fattura emessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta nel 2019

Le fatture emesse in modalità cartacea entro il 31/12/2018 e ricevute dopo il 1° gennaio 2019 sono valide.

Lo stesso principio è applicabile ai subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici che dal 1° luglio 2018 sono soggetti ad obbligo di fatturazione elettronica: le fatture cartacee emesse entro il 30/06/2018 sono pienamente valide anche se ricevute successivamente.

 

- Nota di credito emessa nel 2019 relativa ad operazioni effettuate entro il 31/12/2018

Le note di variazione emesse nel 2019, in riferimento alle fatture cartacee emesse entro il 31/12/2018, dovranno essere trasmesse in formato elettronico al SdI.

 

- Autofatture per operazioni soggette a reverse charge

Nel caso di ricevimento di una fattura soggetta al reverse charge ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72, è possibile (e non obbligatorio) fare l’integrazione predisponendo un  documento, da allegare alla fattura stessa, definito “autofattura”, che contiene gli elementi integrativi e gli estremi della fattura integrata, e che va trasmesso tramite SdI.

Se si utilizza il sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, questo documento viene portato automaticamente in conservazione dal sistema.

 

- Fatture emesse nei confronti di consumatori finali (persone fisiche, contribuenti minimi e forfettari, Condomini ed Enti non commerciali)

Dal 1° gennaio 2019 anche le fatture destinate ai privati consumatori finali (B2C) dovranno essere emesse elettronicamente e andranno inviate attraverso SdI. Sono considerati “privati consumatori” anche i condomini, in quanto non esercenti attività commerciale e privi di partita iva, così come gli Enti non commerciali quando non sono dotati di partita iva.

Nella compilazione della fattura elettronica va compilato il campo Codice fiscale (riportando quello della persona fisica/Condominio/Ente non commerciale), mentre nel campo “codice destinatario” va valorizzato “0000000”.

Oltre all’invio elettronico tramite SdI, il fornitore deve obbligatoriamente rilasciare la copia cartacea della fattura elettronica, salvo il cliente non vi rinunci.

Nella copia deve essere indicato che si tratta di una copia del documento valido fiscalmente, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

- Indicazione di più indirizzi pec e utilizzo di pec diversa da quella iscritta al Registro Imprese

È possibile utilizzare più indirizzi telematici e quindi più pec, anche diverse da quella registrata in Inipec (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata). È possibile inoltre ricevere le fatture attraverso la pec di un intermediario o di un soggetto terzo che offre i servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate una delega.

 

- Facoltà e non obbligo di emissione di fatture per operazioni fuori campo IVA

Per le operazioni fuori campo iva non è obbligatorio emettere fattura.

Tuttavia, qualora il fornitore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, deve emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.


Referenti

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