Fatttura elettronica: come pagare l'imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Suggerimento n.24/7 del 9 gennaio 2019


Con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio riportando l’informazione nell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato:

  • mediante il servizio presente all’interno dell’area riservata;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame.

Si evidenzia peraltro che la marca da bollo è un tributo alternativo all’Iva e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’Iva di importo superiore ad euro 77,47. Pertanto, in generale, il meccanismo risulta essere il seguente:

OPERAZIONI

MARCA DA BOLLO

operazioni senza addebito di Iva di importo superiore ad euro 77,47

si

operazioni con addebito di Iva

no

 

fatture con importi soggetti ad Iva ed importi non soggetti

applicare la marca da bollo solo qualora gli importi non soggetti ad Iva sono superiori ad euro 77,47

operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 dpr 633/1972) e territoriale (art. da 7 a 7-septies dpr 633/1972) di importo superiore ad euro 77,47

 

si

operazioni escluse dalla base imponibile Iva (Articolo 15 dpr 633/1972) di importo superiore ad euro 77,47

si

operazioni esenti Iva (articolo 10 dpr 633/1972) di importo superiore ad euro 77,47

si

operazioni non imponibili riguardanti esportazioni di merci (art. 8 lett. a) e b) dpr 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993)

 

no

operazioni non imponibili riguardanti prestazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (art. 8 lett. c.) dpr 633/1972) di importo superiore ad euro 77,47

 

si

fatture soggette al reverse charge (art. 17 dpr 633/1972) e cessione di rottami (art. 74, comma  dpr 633/1972)

no

fatture di soggetti che usufruiscono del regime dei minimi  e forfetario di importo superiore ad euro 77,47

si


Referenti

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