FAQ su Ordinanza n. 348 del 1° luglio 2025 del Presidente della Regione Lombardia, finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature
Sono state pubblicate alcune FAQ relative a quesiti riguardanti l’Ordinanza di Regione Lombardia emanata lo scorso 1° luglio 2025 e in vigore fino al 15 settembre 2025.
Suggerimento n. 374/87del 8 luglio 2025
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 358/2025), anche in Lombardia, a partire dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 è in vigore il divieto di lavoro nei cantieri edili all’aperto con esposizione prolungata al sole per i quali, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rilevanti rischi per la salute dei lavoratori, limitatamente alle giornate per le quali vigerà il rischio ALTO secondo le indicazioni reperibili quotidianamente al seguente link http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/.
Per precisare alcuni passaggi contenuti nell’Ordinanza in parola, sono state pubblicate alcune FAQ sul sito di Regione Lombardia, che si allegano alla presente.
Di particolare interesse risultano i seguenti chiarimenti:
- | per “interventi di pubblica utilità”, esclusi dall’applicazione dell’Ordinanza, non sono in generale da intendersi tutti gli appalti o contratti pubblici, bensì “gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008”; |
- | l’ordinanza regionale supera “i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri, stante la natura contingibile e urgente dell’ordinanza stessa, posta a tutela di beni primari della vita e dell’incolumità individuale.” |
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per valutare con le imprese i risvolti operativi di quanto sopra, nonché per assistere le imprese nell’eventuale ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto delle peculiarità della situazione contingente nonché delle recenti indicazioni comunicate dall’INPS (v. nostro Suggerimento n. 365/2025).