Diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette - Invio prospetto informativo

Entro il 1° febbraio 2021 le imprese soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo solamente in presenza di variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o di situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Suggerimento n. 69/14 del 22 gennaio 2021


Entro il termine fissato quest’anno al 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio 2021 cade di domenica) le imprese soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo qualora, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, siano intervenute variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Ricordiamo che, per le imprese che occupino da 15 a 35 dipendenti computabili secondo la legge n. 68/1999, l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili insorge anche per il solo fatto di occupare già almeno 15 dipendenti computabili (v. nostro Suggerimento n. 140/2017).

Ne consegue che anche per i datori di lavoro che si trovino nella predetta condizione decorre l’obbligo di:

 - presentare il prospetto informativo entro il 1° febbraio 2021, anche qualora non abbiano effettuato una nuova assunzione nel 2020;
 - presentare agli uffici competenti, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni, la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021 o dalla diversa data in cui si verifica la scopertura.

Ciò premesso, in merito all’obbligo dell’eventuale trasmissione del prospetto informativo ricordiamo che:

  • il prospetto deve essere inviato esclusivamente per via telematica (l’inoltro con mezzi diversi costituisce mancato adempimento);
  • per i datori di lavoro dell’edilizia, ai fini del computo della quota di riserva - e quindi dell'applicazione della normativa sull'obbligo di assunzione dei disabili -, dal totale dei dipendenti in forza vanno esclusi il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
  • in caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo è prevista la sanzione amministrativa pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo successivo al 1° febbraio 2021 (v. articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999).

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, in caso di mancato adempimento è prevista l’applicazione di una sanzione pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999 (euro 30,64 x 5 = euro 153,20), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata stessa (articolo 15, comma 4, della legge n. 68/1999).

 

SOSPENSIONE DAGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI IN CASO DI RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZA COVID-19

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19/2020, ha chiarito che sono sospesi gli obblighi occupazionali in tema di collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità per le imprese che fruiscono della cassa integrazione, ordinaria o in deroga, per emergenza COVID-19.

La sospensione perdura per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di cassa integrazione o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

Fermo restando comunque l’invio del prospetto informativo da parte dei datori interessati alla sospensione in parola, l'obbligo delle aziende di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti verrà ripristinato nel momento in cui cesserà la situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

 

DIRITTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE PROTETTE (articolo 18 legge n. 68/1999)

Ricordiamo che il prospetto informativo è una dichiarazione obbligatoria anche per indicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette (v. articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999), da trasmettere in presenza di variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o di situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della specifica quota di riserva.

Le principali categorie protette sono: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della vigente normativa.

In favore di tali soggetti è attribuita una quota di riserva - pari a un punto percentuale - sul numero di dipendenti dei datori di lavoro che occupano più di cinquanta lavoratori.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Per il computo della quota di riserva per l’assunzione delle categorie protette si applicano i criteri previsti dalla legge n. 68/1999 ad eccezione delle specifiche esenzioni previste per i datori di lavoro dell’edilizia in caso di assunzione dei disabili (esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore).

In caso di mancato invio del prospetto informativo ovvero di mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di un soggetto appartenente alle categorie protette, sono applicate le medesime sanzioni previste per i lavoratori disabili (v. supra).

Pertanto, i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette dovranno:

 - presentare il prospetto informativo entro il 1° febbraio 2021;
 - presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette entro 60 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.

Qualora un datore di lavoro avesse già comunicato agli uffici competenti la richiesta di assunzione ma non fosse ancora avvenuto l’inserimento in organico dei soggetti tutelati per carenza di profili o rifiuto da parte dei soggetti avviati, lo stesso dovrà comunque reiterare periodicamente la richiesta di avviamento dando evidenza agli uffici competenti della scopertura aziendale.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.