Conversione in legge del decreto “Milleproroghe” - Legislazione del lavoro - Differimento di termini

In sede di conversione in legge del decreto legge n. 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) sono stati prorogati anche alcuni termini relativi alla disciplina del lavoro.

Suggerimento n. 140/18 del 9 marzo 2017


Rendiamo noto che la legge n. 19/2017, di conversione del decreto legge n. 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), ha, tra l’altro, previsto il differimento dei termini relativi alle seguenti disposizioni in materia di lavoro.

 

Obbligo di assunzione dei soggetti disabili

Come noto (v. nostro Suggerimento n. 15/2017), il decreto legislativo n. 151/2015 è intervenuto sulla materia dell’inserimento mirato delle persone con disabilità, prevedendo, tra l’altro, che l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili insorga non più solo in caso di nuova assunzione, ma anche per il solo fatto di occupare 15 dipendenti computabili secondo la legge n. 68/1999.

La decorrenza di tale modifica, inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2017, è stata differita dalla legge n. 19/2017 al 1° gennaio 2018.

Ne consegue che, come precisato dal Ministero del lavoro e dall’ANPAL nella nota congiunta n. 454/2017, decorrerà l’obbligo, per i datori di lavoro che occupino da 15 a 35 dipendenti (computabili ai sensi della legge n. 68/1999):

 -  di presentare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018, qualora abbiano effettuato una nuova assunzione nel 2017; 
 -      di presentare agli uffici competenti, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni, la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018.

 

Obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno

Rammentiamo (v. nostro Suggerimento n. 122/2013) che l’articolo 8 del D.lgs. n. 81/2008 ha previsto l’obbligo di denunciare all’INAIL, ai soli fini statistici e informativi, gli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e che tale obbligo avrebbe dovuto divenire effettivo decorsi sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (articolo 18, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008).

Il predetto decreto interministeriale (D.M. n. 183/2016) è stato emanato il 27 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Quindi, l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni di durata pari ad almeno un giorno avrebbe dovuto divenire effettivo dal 12 aprile 2017.

Il “milleproroghe” ha spostato al 12 ottobre 2017 l’insorgenza dell’obbligo in parola.

 

Obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro

L’articolo 15 del decreto legislativo n. 151/2015 ha previsto che il Libro Unico del Lavoro (LUL) avrebbe dovuto essere tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro, a partire dal 1° gennaio 2017 (v. nostro Suggerimento n. 76/2017).

Tale decorrenza è stata spostata al 1° gennaio 2018; nel frattempo, il Ministero del lavoro dovrà provvedere ad emanare le disposizioni applicative che rendano possibile tale adempimento.


Referenti

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