Detassazione incrementi retributivi, maggiorazioni e indennita’ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo - Chiarimenti ministeriali

Fornite le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in merito alla tassazione agevolata su incrementi retributivi e maggiorazioni.

Suggerimento n. 120/17 del 26 febbraio 2026


Con circolare n. 2/E del 24 febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti operativi, che si riportano di seguito, con riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi e maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, erogati nel 2026, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

Incrementi retributivi per rinnovi contrattuali

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, a lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro nell’anno 2025 non superiore ad euro 33.000 (si veda ns. Suggerimento n. 5/3 dell’8 gennaio 2026).

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare sopra citata, ha precisato che, fermo restando il principio di cassa allargato, l’imposta sostitutiva si applica agli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono, pertanto, escluse dall’agevolazione le somme, derivanti dai medesimi rinnovi, erogate prima del 1° gennaio 2026. Al contrario, possono beneficiare dell’agevolazione le tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione è iniziata precedentemente.

Pertanto, per quanto riguarda il nostro settore, evidenziamo che sulle tranche di incremento retributivo, introdotte in occasione del rinnovo del CCNL del 21 febbraio 2025 e corrisposte dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è possibile, ricorrendone le condizioni reddituali soggettive sopra descritte, applicare la tassazione agevolata pari al 5%.

Per comodità delle imprese, provvediamo a riportare la tabella relativa alla ripartizione delle quote del minimo di paga base soggette a tassazione ordinaria ed a tassazione al 5%, in vigore dal 1° gennaio 2026, scaricabile cliccando QUI.

Con l’occasione ricordiamo che, dal prossimo 1° marzo, dovrà essere erogata la seconda tranche di aumento del minimo di paga base, rispetto al quale ci riserviamo di pubblicare la relativa tabella.

Precisiamo che l’agevolazione si applica solo agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi nell’applicazione

dell’imposta sostitutiva anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).

Sono invece esclusi dal beneficio gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (come, per esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità/maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno), le somme erogate una tantum per coprire il periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo si ritiene che, anche quest’ultimo, possa beneficare dell’agevolazione sugli incrementi retributivi.

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate. Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

L’imposta sostitutiva è applicata in via automatica dal sostituto di imposta, senza che il lavoratore debba presentare apposita istanza. L’imposta sarà versata dal datore di lavoro con modello F24 utilizzando il codice tributo “1075“(si veda ns. Suggerimento n. 73/11 del 30 gennaio 2026).

Laddove, il sostituto di imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione potrà essere resa con la consegna al datore di lavoro delle certificazioni uniche relative a ciascun precedente rapporto di lavoro oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È comunque riconosciuta al dipendente la facoltà di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta all’imposizione sostitutiva.

Resta fermo che, in sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva, pur non ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge.

 

Maggiorazioni/indennità di turno, per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale

La Legge di Bilancio 2026 (si veda ns. Suggerimento n. 5/3 dell’8 gennaio 2026) ha introdotto, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un reddito non superiore a 40.000 euro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali del 15%, per un importo non superiore a euro 1.500, con riferimento:

  • alle maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno;
  • alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida o meno con la domenica;
  • per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL.

Sono escluse dal beneficio le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni) o quelli differiti (TFR), nonché le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Sono infatti assoggettati ad imposta sostitutiva esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.

In merito ai requisiti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, ad euro 40.000. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

L’agevolazione è prevista per le somme erogate nell’anno 2026, fermo restando il principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti, concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Non concorrono a tale limite i premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

L’imposta sostitutiva è applicata in via automatica dal sostituto di imposta, senza che il lavoratore debba presentare apposita istanza. L’imposta sarà versata dal datore di lavoro con modello F24 utilizzando il codice tributo “1076“(si veda ns. Suggerimento n. 73/11 del 30 gennaio 2026).

Laddove, il sostituto di imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione potrà essere resa con la consegna al datore di lavoro delle certificazioni uniche relative a ciascun precedente rapporto di lavoro oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È comunque riconosciuta al dipendente la facoltà di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta all’imposizione sostitutiva.

Il lavoratore è in ogni caso tenuto a comunicare al sostituto di imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma. Resta fermo che, in sede di dichiarazione dei redditi, lo stesso sia tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva, pur non ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge.


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