Decreto Liquidita’: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Il fatturato deve essere calcolato considerando tutte le fatture emesse nel mese di riferimento che hanno concorso alla formazione della liquidazione periodica Iva del mese stesso; estesa fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di affidabilità fiscale (Durf) rilasciati fino alla fine di febbraio; estesa la tipologia delle spese ammesse al credito di imposta per la sanificazione; sospesi alcuni termini per usufruire delle agevolazioni prima casa: questi i principali chiarimenti.

Suggerimento n. 292/51 del 15 aprile 2020


Con circolare ministeriale n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure introdotte con il Decreto Liquidità (vedi ns. Suggerimenti n.264/2020 e n.269/2020), che si riportano di seguito.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il calcolo del fatturato relativo, rispettivamente ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la diminuzione di almeno il 33% (per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro), va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite e fatturate nei mesi di marzo ed aprile, che hanno concorso alla formazione della liquidazione Iva periodica dei mesi di riferimento.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate, coincide con la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>), mentre per le fatture differite occorre considerare la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

 

CERTIFICATO DI AFFIDABILITA' FISCALE (C.D. "DURF")

I certificati di affidabilità fiscale rilasciati dagli uffici finanziari fino al 29 febbraio 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020.

Inoltre, circa gli effetti della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (disposti sia dal Decreto Cura Italia che dal Decreto Liquidità) sul sistema dei controlli delle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti introdotti dall’articolo 4, D.L. 124/2019, è precisato che l’obbligo di controllo non si applica solo con riferimento ai soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti. Solo per tali soggetti, il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati.

 

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, è disposta la sospensione:

  • del termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • del termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

 

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE

Il Decreto Liquidità ha esteso la tipologia di spese ammesse al credito di imposta.

In particolare, con la circolare sopra citata, gli uffici finanziari hanno precisato che sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione sostenute per:

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
  • l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
  • l’acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.

 

Inoltre, si ricorda che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti con un apposito Decreto Ministeriale, di breve emanazione.

 

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Per un approfondimento di tutte le altre disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità si trasmette in allegato Dossier Ance.

 


Referenti

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