Decreto liquidità: altre disposizioni fiscali
Oltre alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi del mese di aprile e maggio 2020, estensione del credito di imposta per la sanificazione ad altre tipologia di spese; proroga della validità del certificato di affidabilità fiscale; rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo; sospensione di alcuni termini per i benefici prima casa; differito al 30 aprile il termine di consegna delle certificazioni uniche: queste le principali novità.
Suggerimento n. 269/49 del 10 aprile 2020
Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020 n. 94), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”, oltre a prevedere la sospensione, in presenza di determinati presupposti, dei versamenti fiscali e contributivi del mese di aprile e maggio 2020 (vedi nostro suggerimento n. 264/48 del 9 aprile 2020), introduce altre disposizioni di particolare interesse che si riportano di seguito, riassunte anche nelle schede riepilogative dell’Agenzia delle Entrate in allegato.
RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
Come è noto gli obblighi di controllo in capo al committente introdotti dall’articolo 4 del D.L. 124/2019 non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale, avente validità di quattro mesi dalla data di rilascio.
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO
Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto di imposta dovranno essere versate dai contribuenti in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si ricorda che, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 8/E del 3 aprile 2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 20 MARZO
E’ prevista per tutti i contribuenti la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
A tale proposito, il Decreto Liquidità considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.
CERTIFICAZIONE UNICA: TRASMISSIONE E CONSEGNA AI DIPENDENTI
Per l’anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Non saranno inoltre irrogate sanzioni in caso di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2020 (anziché il 31 marzo 2020), delle Certificazioni Uniche 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata.
Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.
CREDITO DI IMPOSTA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
Estesa la tipologia di spese ammissibili al beneficio a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici “prima casa” ovvero:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà avvenire con le seguenti modalità, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
Rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.
ACCONTI DI IMPOSTA
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.
La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.