Decreto legge n. 111/2020 - Riapertura degli istituti scolastici - Lavoro agile e congedo straordinario per genitori in caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni

Sino al 31 dicembre 2020 sono introdotte ulteriori misure a favore dei genitori conviventi di figli, minori di quattordici anni, posti in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi presso l’istituto scolastico.

Suggerimento n. 670/137 del 9 settembre 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 596/2020 e n. 603/2020, per comunicare che da oggi è in vigore il Decreto Legge n. 111/2020 (G.U. n. 223/2020) che prevede alcune misure di supporto a favore dei genitori lavoratori dipendenti richiedibili per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, secondo l’articolo 5 del predetto Decreto un genitore lavoratore dipendente può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Qualora la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità agile in quanto incompatibile con tale modalità esecutiva e comunque in alternativa a tale misura, solo uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio avvalendosi di un congedo straordinario che garantisce un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto per la determinazione dell’indennità relativa al congedo di maternità, senza però considerare l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive e altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Si precisa che il congedo straordinario potrà essere riconosciuto dall’INPS entro un tetto di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario in parola, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.


Referenti

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