Decreto fiscale: Misure fiscali

Eliminata la clausola che limita l’accesso all’iper-ammortamento ai beni prodotti nell’Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; riconoscimento di un credito di imposta pari al 35% di quello richiesto ai fini della Transizione 5.0. per le imprese che avevano effettuato investimenti entro fine 2025 e non erano riuscite ad ottenere il beneficio per esaurimento fondi; cancellate le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni: queste le principali novità.

Suggerimento n. 188/24 del 1 aprile 2026


Con Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, c.d. “Decreto Fiscale” (pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo u.s. ed in corso di conversione in legge, sono state previste alcune misure fiscali di interesse per le imprese che si riportano di seguito.

 

Iper-ammortamento

Come già anticipato dal MEF con il comunicato stampa del 12 marzo u.s. (vedi ns. Suggerimento n. 154/21 del 13 marzo 2026), al fine di agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi, il c.d. “Decreto fiscale” ha eliminato la clausola che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Si ricorda che nella sua precedente formulazione (vedi ns. Suggerimento n. 29/6 del 13 gennaio 2026), i beni materiali e immateriali 4.0, inclusi negli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026, nonché i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, erano ammessi al beneficio purché prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Questo vincolo aveva suscitato diverse perplessità dovute da un lato, alla scarsa disponibilità di beni prodotti nell’UE in alcuni comparti e, dall’altro, alle difficoltà pratiche nel determinare con precisione l’origine territoriale dei prodotti, soprattutto in caso di filiere produttive articolate.

La modifica ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, ampliando così la gamma di beni acquistabili e potenzialmente agevolabili.

Con riferimento ai beni strumentali volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo la clausola “made in UE” dovrebbe essere rimasta in vigore, anche se sul punto si attendono chiarimenti in sede di conversione in legge del Decreto.

Si segnala, inoltre, che per la piena operatività dell’incentivo occorre attendere sia la pubblicazione del Decreto attuativo del MIMIT, che dovrà recepire le novità introdotte dal Decreto fiscale che l’apertura della piattaforma GSE, necessaria per l’invio delle comunicazioni relative agli investimenti.

 

Credito di imposta 5.0.

Riconosciuto un credito di imposta pari al 35% di quello richiesto ai fini dell’incentivo fiscale Transizione 5.0., in favore delle imprese che hanno inviato dal 7 al 27 novembre 2025 le comunicazioni di prenotazione del beneficio e che hanno ricevuto il via libera dal GSE circa la correttezza della documentazione con riferimento alla rispondenza dell’investimento ai requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale.

Si tratta, dunque, del riconoscimento del credito di imposta in favore delle imprese che, pur avendo effettuato investimenti agevolabili ai fini della Transizione 5.0. entro il 31 dicembre 2025, non erano riuscite ad ottenere il credito di imposta a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.

È inoltre disposto che, entro il 30 aprile 2026, il GSE debba comunicare ai soggetti interessati il credito di imposta utilizzabile, informandone prima l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il credito è fruibile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24, decorsi cinque giorni dal via libera sull’utilizzabilità del credito da parte del GSE.

 

Dividendi

Cancellate le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (vedi ns. Suggerimento n. 19/5 del 12 gennaio 2026) al regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitale e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sia nell’ipotesi in cui il percettore sia un imprenditore individuale sia nel caso in cui si tratti di società o enti residenti.

Pertanto, viene rispristinata la previgente disciplina, già in vigore fino al 31 dicembre 2025, che prevede il seguente regime:

  • per le società di persone e per gli imprenditori individuali, i dividendi e le plusvalenze da cessione di partecipazione continuano ad essere esenti per un importo pari al 41,86% del loro ammontare;
  • per le società di capitali e gli enti soggetti Ires, i dividendi e le plusvalenze da cessione di partecipazione continuano ad essere esenti per un importo pari al 95% del loro ammontare.

Referenti

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