Iperammortamento: annunciata l’eliminazione della clasola “Made in UE”

Comunicato stampa del MEF che anticipa l’emanazione di un prossimo provvedimento.

Suggerimento n.154/21 del 13 marzo 2026


Con Comunicato stampa del 12 marzo, il MEF annuncia la prossima emanazione del provvedimento che interverrà sul c.d. nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 eliminando la clausola che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (v. Suggerimento n. 29/6 del 13 gennaio 2026).

Subito dopo l’emanazione di questo provvedimento è atteso il decreto attuativo della misura del MIMIT e del MEF che ne definirà la procedura di accesso che si basa sull’invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati.

Al di fuori della condizione di provenienza UE dei beni che verrà quindi eliminata, resta ferma la disciplina dell’iperammortamento prevista dalla legge 199/2025, per la quale, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, possono fruire di una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall’IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 mln;
  • 100% per investimenti da 2,5 mln fino a 10 mln;
  • 50% per investimenti da 10 mln fino a 20 mln.

Gli investimenti devono consistere in beni materiali e immateriali nuovi, inclusi negli allegati IV e V della medesima legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché in beni strumentali volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l’incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale.

In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’incentivo è cumulabile con ulteriori benefici finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo agevolate con gli altri benefici, e che complessivamente non venga superata la spesa sostenuta per l’investimento.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.