D.P.C.M. 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Governo ha adottato un nuovo provvedimento urgente in vigore, salvo diverse previsioni, sino al 3 aprile 2020, che sostituisce il D.P.C.M. 8 marzo 2020 fatta eccezione per le misure compatibili ivi previste.

Suggerimento n. 142/30 del 10 marzo 2020


Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione - che ha previsto nuove importanti disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Segnaliamo, in particolare, i seguenti aspetti.

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Da oggi il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento previste sino a ieri per la Regione Lombardia ed alcune specifiche Province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

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Le limitazioni continuano a non vietare gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, come chiarito dall’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile, e restano valide le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno (v. nostro Suggerimento n. 133/2020).

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E’ assolutamente necessario che i datori di lavoro continuino a promuovere tutte le opportune misure di prevenzione, dandone informazione ai lavoratori, a partire da quelle igienico-sanitarie.

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E’ confermato, ove possibile, il ricorso al lavoro agile per tutto il territorio nazionale quale misura per il contenimento ed il contrasto del virus COVID-19.

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Resta la raccomandazione di favorire la fruizione dei periodi di congedo o di ferie/permessi, almeno quelli arretrati, dei propri dipendenti.

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In caso di lavoratori che manifestino sintomi influenzali o che comunichino al proprio datore di lavoro di aver avuto contatti con persone contagiate o a rischio di contagio, si suggerisce alle imprese di avvisare il proprio medico competente e di riferire al lavoratore interessato di rivolgersi al medico di base o alla competente Autorità sanitaria locale per tutte le opportune valutazioni mediche, a cui il datore di lavoro dovrà attenersi.  

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In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’INPS, si segnala che qualora l’attività aziendale dovesse subire un fermo o una contrazione, anche a seguito di comunicazione del committente motivata dall’emergenza sanitaria in corso, è possibile sospendere i lavoratori facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria di cui, però, allo stato non è possibile individuare con certezza quale sia la causale richiedibile, non avendo ancora conferma definitiva di chi oggi possa avvalersi delle norme speciali in materia di integrazioni salariali introdotte dal D.L. n. 9/2020 (v. nostro Suggerimento n. 120/2020).

Da ultimo, segnaliamo che il Governo ha predisposto una serie di domande e risposte (FAQ) inerenti l’applicazione degli ultimi due D.P.C.M., reperibili al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

Come sempre ci riserviamo di comunicare tempestivamente ulteriori indicazioni di carattere governativo e/o amministrativo riguardanti la tematica in parola.


Referenti

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Tags: Coronavirus