D.P.C.M. 8 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Governo ha adottato un nuovo provvedimento urgente in vigore, salve diverse previsioni, sino al 3 aprile 2020, che sostituisce i precedenti D.P.C.M..
Importante | Suggerimento n. 133/25 del 9 marzo 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione - che ha previsto nuove importanti disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Nel rimandare all’integrale lettura del predetto Decreto, riteniamo di segnalare in particolare i seguenti aspetti:
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il Governo ha rivisto e rimodulato le aree oggetto di particolari misure di contenimento del contagio. Infatti, la precedente previsione della c.d. “Zona rossa” - Per la Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Per il Veneto: Vò - è stata superata. Infatti, ora tutta la Regione Lombardia ed alcune specifiche Province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) sono destinatarie di specifiche misure in quanto definite “aree a contenimento rafforzato”. |
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Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, come chiarito anche dall’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 emanata dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro, fatto salvo il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus. Si evidenzia che gli spostamenti - per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. In attesa di eventuali ulteriori disposizioni nel merito, si allegano due tracce (una redatta dal Ministero dell’Interno) per comprovare il motivo lavorativo dello spostamento, precisando che, anche in caso di controllo, potrà essere resa seduta stante un’autodichiarazione attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze dell’Ordine. |
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I datori di lavoro devono continuare a promuovere le opportune misure di prevenzione dandone informazione ai lavoratori, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato 1 del D.P.C.M. in oggetto. |
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Nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo o di ferie dei propri dipendenti. |
Ci riserviamo di comunicare tempestivamente ulteriori indicazioni di carattere governativo e/o amministrativo riguardanti il Provvedimento in parola.