Contratto collettivo provinciale 24 maggio 2022 - Elemento Variabile della Retribuzione anno 2023
L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2023 verrà corrisposto, qualora dovuto, solo a seguito della verifica dei parametri territoriali, effettuata dalle Parti Sociali entro il 31 marzo p.v..
Suggerimento n. 64/11 del 24 gennaio 2023
Il rinnovo del contratto integrativo di settore per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sottoscritto in data 24 maggio 2022 (v. nostro Suggerimento n. 376/2022) ha rivisto la disciplina territoriale che regola l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) che, laddove dovuto, è stato già riconosciuto per il solo anno 2022 in ossequio ad uno specifico accordo territoriale stipulato lo scorso 30 aprile (v. nostro Suggerimento n. 377/2022).
Premesso ciò e richiamata la normativa che riconosce per l’EVR l’applicazione di una tassazione agevolata (per l’anno 2023 aliquota pari al 5%, v. nostro Suggerimento n. 20/2023), per l’anno in corso il riconoscimento dell’EVR, da parte delle imprese eventualmente tenute, avverrà solamente dopo che le Parti Sociali avranno svolto, entro il 31 marzo 2023, la verifica dell’andamento dei parametri territoriali, come previsto dall’articolo 3 del contratto integrativo in parola.
Successivamente a tale adempimento, le imprese dovranno verificare l’andamento dei propri parametri aziendali, rispetto al medesimo periodo temporale preso a riferimento dalle Parti Sociali, per accertare se siano tenute o meno alla corresponsione dell’EVR 2023.
Si ricorda che, qualora, dalla verifica dei parametri aziendali, risultasse che l’impresa non è tenuta ad erogare l’EVR o è tenuta ad erogarlo in misura ridotta rispetto a quello stabilito a livello territoriale, occorrerà che la stessa attivi la procedura di comunicazione stabilita dal contratto provinciale, attraverso una specifica autodichiarazione.
Si ricorda, altresì, che sino alla presentazione della predetta autodichiarazione, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Alla luce di quanto sopra e sino a prossima diversa comunicazione, dal mese corrente non è dovuto alcun importo a titolo di EVR.
Di tutti gli adempimenti contrattuali nonché delle successive procedure aziendali daremo prontamente notizia con successivi Suggerimenti; nel frattempo, gli uffici restano sempre a disposizione per ogni chiarimento e supporto in materia.
Per completezza provvediamo ad allegare la disciplina contrattuale relativa all’EVR.