Elemento variabile della retribuzione - Accordo collettivo provinciale 30 aprile 2022

Le Parti Sociali hanno effettuato la verifica a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR per l’anno 2022.

Suggerimento n. 377/71 del 27 maggio 2022


Rendiamo noto che, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo provinciale, è stato sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza un accordo che trova fondamento nelle previsioni contenute nel contratto provinciale rinnovato del 19 dicembre 2017.

L’intesa di cui sopra, riguarda la verifica dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno in corso nella misura intera stabilita a livello territoriale (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018), nonché la determinazione delle modalità con le quali le imprese possono comunicare il mancato raggiungimento dei parametri aziendali, finalizzato alla corresponsione in misura ridotta dell’EVR, e delle misure e modalità di erogazione dell’EVR per l’anno 2022.

Provvediamo ad allegare al presente Suggerimento l’accordo ed i rispettivi allegati, tra cui le tabelle degli importi definitivi dell’EVR per l’anno 2022, sia nella misura intera che ridotta.

Ricordiamo che le imprese potranno erogare l’EVR in misura ridotta (65% della misura intera) qualora dal confronto a livello aziendale fra i dati, riguardanti il triennio 2021/2019 in rapporto al precedente triennio 2020/2018, relativi alle ore denunciate in Cassa Edile (al netto delle ore di cassa integrazione guadagni, dato che verrà messo a disposizione dalla Cassa Edile) ed al volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali, risulti che almeno uno di tali parametri è negativo.

Le imprese, che si trovino nella situazione anzidetta e intendano corrispondere l’EVR in misura ridotta, sono obbligate ad inviare ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, un’autodichiarazione (v. fac-simile allegato) - unitamente alla relativa documentazione probatoria - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

assimpredil.sindacale@pec.ance.it;

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

 

L’eventuale conguaglio dell’EVR relativo all’anno in corso sarà effettuato a consuntivo nel mese di dicembre.

L’EVR relativo all’anno 2022 dovrà essere anticipato in quote mensili, a partire dal mese in corso, agli operai ed agli impiegati in forza; gli importi arretrati da gennaio 2022 dovranno essere riconosciuti entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

Evidenziamo che gli importi riconosciuti a titolo di EVR per l’anno 2022 dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria.


Referenti

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