Carta di Qualificazione del Conducente - nota del Ministero dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare prot. n. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2019, ha predisposto un riepilogo sull’obbligo e le modalità di conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e sulla formazione iniziale e periodica necessaria per ottenere e aggiornare la CQC.
Suggerimento n. 339/90 del 4 luglio 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Suggerimenti n. 176/2017 e n. 400/2016
Segnaliamo alle imprese che, con la circolare prot. n. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2019 (vedi allegato), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto un documento di riepilogo sull’obbligo di conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e sulla formazione iniziale e periodica necessaria per ottenerla e aggiornarla.
Nel dettaglio sono stati forniti chiarimenti in merito:
1. a quando occorre la CQC;
2. al requisito della professionalità dimostrabile con il conseguimento della CQC;
3. ai conducenti esclusi dall’obbligo della qualificazione professionale CQC;
Attenzione: non possono usufruire dell’esenzione della CQC i conducenti degli autocarri delle imprese che risultino assunti con la qualifica specifica di autista perché, in questi casi, la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale, continuativa e quindi esclusiva;
4. alle modalità per conseguire la CQC;
5. ai limiti di età per conseguire la CQC;
6. ai corsi di qualificazione iniziale svolti da autoscuole o da un centro di istruzione automobilistica oppure da un Ente di formazione;
7. alla validità della CQC (cinque anni) e al successivo rinnovo che è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica;
8. alla decurtazione punti CQC se si è alla guida di autocarri con obbligo della CQC (sono attribuiti inizialmente 20 punti in totale).