Cronotachigrafo e oneri a carico delle imprese – Chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito con una Nota alcuni chiarimenti sulle disposizioni del decreto 12 dicembre 2016 relative al corso di formazione sul cronotachigrafo, alle istruzioni operative ai conducenti e ai controlli periodici dell’attività dei conducenti.

Suggerimento n.176/50 del 28 marzo 2017


Facciamo seguito al Suggerimento n. 49/2017 per informare le imprese che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato la Nota n. 2720 del 13/02/2017 (vedi allegato), con la quale ha fornito alcune indicazioni per la corretta interpretazione delle disposizioni del decreto 12 dicembre 2016.

Ricordiamo che, tale decreto aveva stabilito per le imprese la facoltà  (e non l’obbligo) di far svolgere ai propri dipendenti autisti un corso di formazione per l’utilizzo del cronotachigrafo e l’obbligo di fornire adeguate istruzioni operative.

In caso di infrazioni commesse dagli autisti e legate all’utilizzo del cronotachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e riposo (previste dall’art. 174 del Codice della Strada) non scatta la responsabilità in solido per l’impresa se quest’ultima ha scelto di far frequentare l’apposito corso di formazione ai conducenti.

Segnaliamo che tali adempimenti sono applicabili solo ai dipendenti assunti come operai (qualificati, specializzati o di 4° livello) con la mansione di “autista” e addetti esclusivamente alla conduzione di autocarri, in proprietà all’impresa stessa, adibiti al trasporto di cose per la cui guida è obbligatorio il possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) o di patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.

In pratica:

  •  i dipendenti in possesso di patente C e senza CQC;
  •  i dipendenti in possesso di patente C e di CQC;

sono esclusi da tali adempimenti se non svolgono la mansione esclusiva di autista ma, oltre alla guida degli autocarri, eseguono abitualmente per l’impresa anche altre attività (come ad esempio lavorazioni in cantiere).

ONERI DI ISTRUZIONE

Corso di formazione sul cronotachigrafo

La Nota del Ministero precisa che i corsi di formazione sono destinati ai conducenti che prestano il loro servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue , temporanee o “a chiamata” in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del cronotachigrafo (cioè superiori a 3,5 tonnellate).

La partecipazione ai corsi si riferisce anche a coloro che non sono legati all’impresa da un vincolo di subordinazione (ad esempio titolari di imprese monoveicolari, soci, associati in partecipazione, collaboratori familiari ecc...).

La Nota puntualizza tuttavia che la sanzione, di cui all’articolo 174 comma 4 del Codice della Strada, non può essere ritenuta applicabile quando i conducenti che commettono l’infrazione siano anche titolari dell’impresa.

Viene inoltre precisato che non sono ritenuti conformi alle prescrizioni del decreto 12 dicembre 2016 i corsi frequentati dai conducenti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e in tal caso quindi, non potrà essere riconosciuta la validità quinquennale degli attestati di partecipazione rilasciati.

Istruzioni operative agli autisti

Con riferimento all’obbligo previsto dall’articolo 33 comma 1 del Regolamento UE 165/2014, la Nota stabilisce che le istruzioni operative dovranno essere finalizzate a garantire, da parte dei conducenti, il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in materia (di cui al Regolamento  n. 561/2006 e al Regolamento n. 3821/1985).

Sebbene sia possibile fornire le “istruzioni operative” anche verbalmente, la Nota suggerisce tuttavia di fornirle per iscritto, su un documento redatto in forma libera (che avrà validità annuale) controfirmato anche dal conducente e nel quale siano contenute in modo sintetico le norme di comportamento da rispettare in materia di tempi di guida/riposo e di corretto utilizzo del cronotachigrafo. In questo modo, in caso di accertamenti o contestazioni da parte degli organi di controllo (ispettorato del lavoro, polizia stradale ecc…) sarà più semplice dimostrare il rispetto degli obblighi normativi previsti.

La Nota chiarisce inoltre che, le istruzioni operative sono cosa diversa dalle indicazioni che vengono, di norma, fornite tramite ordini generali di servizio o verbalmente dai soggetti responsabili della direzione dell’attività in merito agli obblighi lavorativi e contrattuali dei conducenti, né sono riferite alle modalità di svolgimento della specifica prestazione o dell’attività di trasporto in generale.

In ogni caso è consigliabile tenere a bordo dell’autocarro il documento riportante le istruzioni operative e l’attestato di partecipazione al corso di formazione, nel caso in cui l’autista lo abbia frequentato.

ONERI DI CONTROLLO

Controlli periodici dell’attività dei conducenti

Le imprese devono garantire almeno ogni 90 giorni un controllo dell'attività dei propri conducenti. La Nota chiarisce che le imprese, in occasione dello “scarico dei dati” dal cronotachigrafo (che di norma avviene appunto ogni 90 giorni) dovranno effettuare una verifica dell’attività del conducente durante questo periodo e redigere un sintetico resoconto scritto controfirmato dal conducente, che sarà conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

Il resoconto è in forma libera e deve attestare il corretto utilizzo del cronotachigrafo e quindi il rispetto dei tempi di guida e di riposo.


Referenti

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