Rinnovo CQC– E' consentito circolare con la ricevuta dell’istanza di rinnovo
Il Ministero dei Trasporti ha stabilito che i conducenti in attesa di ricevere la propria CQC scaduta e rinnovata con la frequenza al corso di formazione periodica, possono circolare anche solo con la ricevuta dell’istanza di rinnovo presentata.
Suggerimento n.400/119 del 16 settembre 2016
Facciamo seguito al Suggerimento n. 310/2016 per segnalare alle imprese che il Ministero dei Trasporti, tramite la circolare n. 19604 del 9 settembre 2016 (vedi allegato), ha fornito una importante indicazione in merito al rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Il Ministero infatti ha reso noto che i conducenti in attesa di ricevere la propria Carta di Qualificazione (CQC), scaduta lo scorso 9 settembre e rinnovata a seguito della frequenza al corso di formazione periodica, possono circolare, nel frattempo, anche solo con la ricevuta dell’istanza di rinnovo presentata.
A causa dell’elevato numero di istanze di rinnovo CQC presentate, tale disposizione è stata ritenuta necessaria per poter garantire ai conducenti la continuità dell’attività professionale.
Si ricorda che la CQC non è obbligatoria per la guida di autocarri che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività esclusiva del conducente.
Tale esenzione pertanto non trova applicazione nel caso in cui il conducente del veicolo risulti alle dipendenze di un'impresa edile con la mansione di “autista”.