Bonus ristrutturazioni - residenti all'estero
Gli interventi su immobili posseduti in Italia da un soggetto residente all’estero non possono fruire della detrazione maggiorata del 50%, in quanto l’unità immobiliare non può essere considerata adibita ad abitazione principale.
Suggerimento n. 514/78 del 29 ottobre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 273 del 27 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulla spettanza del “bonus ristrutturazioni” per i contribuenti residenti all’estero, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (vedi ns. Suggerimento n. 15/4 del 9 gennaio 2025).
In particolare, nel caso di specie, una persona fisica, fiscalmente residente in Svizzera e iscritta all’AIRE, che ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria su un immobile posseduto in Italia, ha chiesto di conoscere l’aliquota di detrazione (50% o 36%) applicabile alle le spese sostenute nell’anno in corso.
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che la detrazione compete a qualsiasi contribuente soggetto ad Irpef, residente o meno in Italia, ha precisato che, alla luce delle ultime novità normative, la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato abitazione principale, presupposto indispensabile per accedere all’aliquota maggiorata.
Infatti, con circolare n. 8/E/2025 (vedi n. Suggerimento n. 343/55 del 24 giugno 2025) è stato chiarito che la maggiorazione di aliquota compete a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, intendendosi per tale l’unità nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, come già indicato in passato con risoluzione n. 136/E dell’8 aprile 2008, la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale.
Pertanto, nel caso esaminato, poiché l’immobile è utilizzato dal contribuente solo durante i soggiorni in Italia per vacanze o esigenze amministrative, l’uso non soddisfa il requisito della dimora abituale che implica una presenza stabile e continuativa. Di conseguenza, il contribuente potrà accedere alla detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e non a quella maggiorata del 50% essendo, quest'ultima, riservata esclusivamente agli interventi su immobili adibiti ad abitazione principale.