Bonus edilizi minori: check list
Nuove check list per il rilascio del visto di conformità, per accedere alle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito ai fini del Bonus edilizia, del Sismabonus e dell’Ecobonus ordinari, redatte dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti, anche alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dalla legge di Bilancio 2022.
Suggerimento n. 74/13 del 31 gennaio 2022
Dopo la diffusione da parte della Fondazione Dottori Commercialisti della check list in tema di Bonus facciate contenente i documenti necessari ai fini dell’apposizione del visto di conformità, sono state redatte ulteriori check list riguardanti il bonus 50% per ristrutturazioni edilizie, l’Eco e Sisma bonus ordinario.
Gli schemi proposti tengono conto di quanto stabilito, in funzione antifrode, dalla Legge di Bilancio 2022 (vedi ns. Suggerimento n. 22/4 del 10 gennaio 2022), nella quale è confluito il D.L. 157/2021 e che ha mitigato gli effetti della nuova disciplina, prevedendo l’esclusione dall’obbligo di presentare la congruità dei costi ed il visto di conformità per i bonus edilizi ordinari (ad eccezione del Bonus facciate), diversi dal Superbonus, nelle seguenti ipotesi:
- opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all’art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;
- interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
In particolare, le check list relative al Bonus edilizia, all’Ecobonus ed al Sismabonus ordinari contengono le seguenti macro-aree da riempire, con le relative documentazioni da produrre ai fini del visto di conformità, riferite a:
- soggetti beneficiari, dati relativi all’immobile (ivi compreso il titolo di possesso/disponibilità) alle sue parti comuni, ed all’intervento eseguito;
- abilitazioni amministrative, comunicazioni ed attestazioni tecniche richieste dalla normativa;
- documenti di spesa, attestazioni dei pagamenti ed ammontare del credito ceduto;
- documentazione relativa alle opzioni da esercitare prima e dopo la fine dei lavori.
Resta fermo che le check list offrono un supporto di tipo non esaustivo tenuto conto che, in ultima analisi, spetta sempre al professionista la verifica caso per caso dei dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti della detrazione.