Assicurazione RCA – deroga carrelli elevatori impiegati in aree private

La Legge n. 34/2026 prevede l’esonero dalla polizza RCA auto per i carrelli elevatori e per alcuni mezzi utilizzati solo in aree private, riservate e non accessibili al pubblico.

Suggerimento n. 179/60 del 30 marzo 2026


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 300/2024

 

Informiamo i soci che la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (c.d. Legge annuale per le PMI) ha circoscritto l’obbligo di RCA auto obbligatoria previsto dal D.Lgs. n. 184/2023 introducendo specifiche deroghe per determinate categorie di veicoli e a condizione che tali mezzi circolino in zone private o riservate, non aperte al transito pubblico.

Ricordiamo infatti che D.Lgs. 184/2023 aveva esteso l’obbligo di assicurazione RCA auto ai veicoli idonei a circolare, anche se utilizzati in aree private o semplicemente in sosta, con effetti rilevanti su numerosi mezzi impiegati in ambito industriale, logistico e operativo.

Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 9 della Legge n. 34/2026 prevedono l’esclusione di assicurazione RCA auto per i seguenti veicoli:

  • carrelli elevatori non immatricolati quando impiegati esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
  • veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico;
  • macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) sprovviste di immatricolazione o di certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente entro i confini di fondi agricoli e aziende agrarie o spazi a uso interno preclusi al passaggio pubblico.

Per beneficiare della deroga, tali mezzi devono comunque essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) diversa dalla RCA obbligatoria (ad esempio una polizza aziendale generale).

Con specifico riferimento al settore edile, è abbastanza frequente il ricorso a mezzi “polifunzionali”, la cui natura ibrida ne prevede l’impiego sia per la movimentazione e il trasporto, sia soprattutto come veri e propri strumenti di lavoro.

È opportuno segnalare che, in assenza di diverse indicazioni interpretative e di deroghe esplicite (analoghe a quelle introdotte dalla citata Legge n. 34/2026) in caso di “uso promiscuo” cioè quando il mezzo alterna funzioni di lavoro a funzioni di trasporto in cantiere o su strada pubblica, la copertura RCA resta comunque obbligatoria.

Per un’analisi più dettagliata della normativa in oggetto, si rimanda alle slides di approfondimento realizzate da ANCE.

 


Referenti

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