Assicurazione RCA – obbligo anche per le macchine operatrici che non circolano su strada

Il D.Lgs. n. 184/2023 ha modificato le norme sull’assicurazione RCA estendendo l’obbligo anche alle macchine operatrici che non circolano su strada. Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe tale obbligo è in vigore dal 30 giugno 2024.

Suggerimento n. 300/53 del 18 giugno 2024


Informiamo le imprese associate che a seguito del recepimento della Direttiva UE 2021/2118 tramite il D.Lgs. n. 184/2023 è stata modificata la disciplina sull’assicurazione dei veicoli.  

All'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (cosiddetto CAP) sono stati introdotti una serie di commi (dal 1-bis all'1-quater) che hanno disciplinato l'obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”. 

L'obbligo assicurativo non è quindi più legato solo alla circolazione su strade pubbliche del veicolo, per il quale l’assicurazione RCA è sempre stata obbligatoria, ma alla sua funzione.

Pertanto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2023, ogni veicolo, sia che circoli su strade pubbliche, sia che circoli in aree private (cantieri, magazzini, campi agricoli, cave minerarie, ecc…) deve essere assicurato con RCA.

Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe l'entrata in vigore dell'obbligo di RCA per macchine operatrici e per i veicoli agricoli è fissata a decorrere dal 30 giugno 2024.

È cambiata anche la definizione di veicolo interessato dall'obbligo assicurativo. Se con la precedente normativa per veicolo si intendeva “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo, e che può essere azionato da una forza meccanica” con la nuova definizione per veicolo si intende:

qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non a rotaia che abbia le seguenti caratteristiche:

  • una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
  • un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.”

Questa nuova definizione di veicolo include tutti i veicoli a motore e quindi l’obbligo di RCA si estende anche alle macchine operatrici, macchine agricole e rimorchi (sia agganciati alla motrice sia inattivi).

Il nuovo art. 122-bis del CAP prevede inoltre alcune deroghe riguardanti:

  • i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione in forza di una misura adottata dalle autorità (ad esempio confisca, sequestro, fermo);
  • i veicoli non più idonei all'uso come mezzo di trasporto (ad esempio i veicoli privi di motore o di ruote);
  • i veicoli il cui utilizzo è sospeso (in tali casi è necessario presentare una formale comunicazione all'impresa di assicurazione; la sospensione può essere prorogata più volte);
  • i veicoli di interesse storico e collezionistico.

La circolare del Ministero dell’Interno 8 febbraio 2024 n. 4054 (in allegato) ha fornito inoltre alcuni chiarimenti interpretativi.

Ricordiamo che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866,00 € a 3.464,00 € ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

La normativa precisa inoltre che resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

 


Referenti

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