Applicazione del contratto collettivo nazionale dell’edilizia - Circolare n. 9/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riconferma l’obbligo del rispetto della contrattazione collettiva dell’edilizia ai fini dell’applicazione delle normative di legge sulla regolarità contributiva e sui benefici normativi e contributivi.

Suggerimento n. 457/61 del 23 settembre 2019


Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, ed in particolare ai nostri Suggerimenti n. 332/2015 e n. 63/2018, per segnalare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare in oggetto, ha ribadito - con riferimento alle previsioni di legge che disciplinano la regolarità contributiva e la possibilità di fruire di benefici normativi e contributivi - alcuni importanti principi riguardanti l’applicazione dei contratti collettivi dell’edilizia.

Anzitutto, l’INL ha confermato che, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, resta fermo l’obbligo di applicazione del contratto collettivo edile per le imprese operanti nel settore, con annessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, la cui mancanza comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e determina, quindi, l’impossibilità per il datore di lavoro di fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.

In proposito, l’INL ha ricordato che il rispetto dei contratti collettivi per le finalità anzidette non è riferito solamente agli elementi retributivi, ma anche a quelli normativi del contratto, ossia le clausole che determinano la regolazione dei rapporti individuali, quali, a mero titolo esemplificativo, la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, il lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia e infortunio, il preavviso, ecc..

Infine, l’Ispettorato ha ribadito che, in ogni caso, vanno comunque rispettati i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (che, per le imprese edili industriali, sono quelli sottoscritti da ANCE e da FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL nazionali, nonché i relativi contratti territoriali stipulati da Assimpredil Ance e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL per le province di Milano, Lodi e Monza e Brianza), laddove le norme gli riconoscano degli ambiti riservati, come, ad esempio, costituire enti bilaterali (Casse Edili, Scuole Edili, CPT ovvero Enti Unificati formazione e sicurezza) che possano svolgere le funzioni assegnate loro dalla legge.


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