Ispettorato Nazionale del Lavoro - Istruzioni agli organi di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro - Circ. n. 3/2018

Con la comunicazione in oggetto il Ministero del lavoro chiarisce gli effetti derivanti dall’applicazione di contratti collettivi stipulati da Organizzazioni datoriali e/o sindacali non rappresentative.

Importante | Suggerimento n.63/9 del 1 febbraio 2018


Dopo che nel luglio del 2015 il Ministero del lavoro aveva chiarito gli obblighi di applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia nell’ambito dei lavori pubblici e privati (v. nostro Suggerimento n. 332/2015), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sul tema con una circolare, la n. 3/2018, diretta agli Ispettori del lavoro ed a quelli di INPS ed INAIL per orientare la loro attività sull’annosa questione del proliferare di contratti collettivi non dotati di maggiore rappresentatività in termini comparativi e sulle conseguenze di tale fenomeno.

Si legge, infatti, nella circolare che l’ordinamento giuridico riserva l’applicazione di determinate discipline legislative e contrattuali alla sottoscrizione o all’applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Basti pensare al requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi, ad esempio, quelli per l’assunzione e la riduzione dell’11,50% per le imprese edili, nonché a tutti i casi in cui la legge rimanda, per previsioni specifiche, alla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato, pertanto, sottolinea che solo la contrattazione promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può integrare la disciplina normativa di numerosi istituti.

In proposito, ricordiamo che, per quanto riguarda il settore edile industriale, i contratti collettivi aventi i requisiti previsti dalla legge sono quelli nazionali e territoriali stipulati da ANCE e dalle Organizzazioni sindacali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., in qualità di Organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A quanto sopra affermato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aggiunge altresì che, quando l’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015 (uno dei decreti del “Jobs Act”) stabilisce che “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”, deve intendersi che tutti gli interventi operati da contratti collettivi privi del requisito della maggiore rappresentatività non hanno alcuna efficacia (basti pensare a tutti i rimandi effettuati dal decreto alla contrattazione collettiva in merito al contratto a tempo determinato, all’apprendistato, al contratto di lavoro intermittente).

L’applicazione di discipline contrattuali provenienti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività, oltre a vanificare l’applicazione dei relativi istituti contrattuali, potrebbe inoltre comportare la trasformazione del rapporto di lavoro in quella che viene considerata la forma comune del rapporto di lavoro, cioè il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’Ispettorato chiude la nota invitando gli Organi di vigilanza ad effettuare specifiche azioni di controllo sugli aspetti che hanno formato oggetto della circolare in parola.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.