Aggiornamento ADR 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo aggiornamento biennale della normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada). Le nuove disposizioni introdotte saranno pienamente operative dal 1° luglio 2025, al termine del periodo transitorio previsto per i singoli Stati membri.

Suggerimento n. 87/21 del 13 febbraio 2025


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 15/2023

 

Informiamo i soci che la normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) viene aggiornata con cadenza biennale introducendo modifiche che entrano in vigore negli anni dispari.

Per l’anno 2025, le revisioni alla normativa ADR sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025 ma, di fatto, diventeranno pienamente operative dal 1° luglio 2025, cioè solo dopo la conclusione del periodo transitorio, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi attraverso specifiche disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda le novità ADR 2025 che possono essere di maggiore interesse per gli operatori del nostro settore si segnalano le seguenti:

  • Classificazione: sono state introdotte le batterie al sodio ionico e più in generale sono stati aggiunti nuovi numeri ONU alla Tabella A del capitolo 3.2, con conseguenti modifiche alle modalità di trasporto.
  • Consulente per la sicurezza trasporti ADR: è stata introdotta l’auspicata specificazione che, anche lo speditore, può usufruire della deroga dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR nel caso di trasporti occasionali (sul punto per l’Italia il MIT era già intervenuto con la Circolare del 21 dicembre 2022 e successivamente con il DM 07/08/2023. Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 15/2023).
  • Trasporto amianto (disposizioni speciali): sono state introdotte nuove disposizioni per ottimizzare il trasporto di rifiuti contenenti amianto (proveniente da cantieri edili o stradali o da suoli o terre contaminati). Tali rifiuti potranno ora essere trasportati “alla rinfusa” a condizione di essere contenuti in appositi imballaggi (big bag).
  • Trasporto misto di vernici (disposizioni speciali): sono state aggiunte modalità semplificate, in alcuni specifici casi, per il trasporto misto di vernici.
  • Esenzione ADR per il bitume: è stata estesa al bitume e ad altri prodotti per la riparazione del manto stradale l’esenzione dall’ADR a determinate condizioni.
  • Documentazione di trasporto: i documenti (ad esempio istruzioni scritte, patentino ADR, documenti di trasporto, eventuali omologazioni del veicolo e i documenti di identità) devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell'automezzo con il quale si sta trasportando la merce.

Si ricorda che, anche nei casi in cui è prevista l’esenzione parziale dalle disposizioni dell’ADR, e quindi il conducente non è tenuto a possedere il certificato di formazione professionale (conosciuto come “Patentino ADR”), rimane obbligatoria la formazione di tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose da parte dell’azienda.

Sarà nostra cura tenere aggiornate le imprese in funzione di ulteriori indicazioni e/o precisazioni normative pubblicate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT).

 

 

 

 


Referenti

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