Precisazioni per la nomina del consulente sicurezza trasporti ADR

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR merci pericolose gli speditori che operano in regime di esenzione ADR. In merito si forniscono delucidazioni di dettaglio.

Suggerimento n. 15/6 del 5 gennaio 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 717/2022

 

Ricordiamo che l'obbligatorietà della nomina del consulente ADR merci pericolose (e dei relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR) riguarderà i seguenti soggetti:

  • Trasportatore
  • Destinatario
  • Caricatore
  • Imballatore
  • Riempitore
  • Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile
  • Scaricatore

Dal 2019 l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, merci pericolose oltre che per i soggetti sopra elencati, anche alle imprese che risultano come «speditore» di merci pericolose. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).

Definizione di Speditore (ai sensi della sezione 1.2.1 ADR)

L’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto lo speditore, secondo questo contratto, è considerato come speditore.

Esempio:

Se l’impresa incarica un autotrasportatore a:

  • ritirare merci pericolose depositate presso un fornitore per portarle successivamente nel proprio sito, per detto trasporto l’impresa che ha commissionato il servizio di trasporto si configura come «speditore» ai sensi dell’ADR.
  • ritirare merci pericolose depositate presso il proprio sito per poi eseguire il trasporto di conferimento presso terzi, per detto trasporto l’impresa che ha commissionato il citato servizio di trasporto, anche in questo caso, si configura come «speditore» ai sensi dell’ADR.

Se invece è il fornitore della merce pericolosa ad “organizzare il trasporto delle merci pericolose” cioè detto soggetto incarica un autotrasportatore detto fornitore si configurerà come «speditore», mentre l’impresa che riceve la merce pericolosa ricoprirà il ruolo di «destinatario».

 

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI ADR

Il quadro normativo ADR vigente prevede però che siano fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione ADR cioè la norma vigente considera particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale adempimento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022, ha infatti chiarito che sono esclusi dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR gli «speditori» che operano in regime di esenzione ADR.

Il punto 1.8,3.2 dell'accordo ADR prevede che l’obbligo della nomina del consulente ADR non si applica:

  • Alle imprese in cui le loro attività riguardano quantitativi di merci pericolose che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1,7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 oppure 3,5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR e per ogni unità di trasporto.
  • Alle imprese che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti.
  • Alle imprese che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

In pratica le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Ricordiamo però che il MIT ha precisato che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per la sicurezza, gli operatori terzi coinvolti (ad esempio autotrasportatori, destinatari etc.) dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’Accordo ADR vigente.

L’obbligo di nomina deve essere attuato prima che si dia avvio a una nuova operazione/spedizione che non rientra nei casi esenzione.

 

RIFIUTI PERICOLOSI

Considerato che il modulo ministeriale F.I.R. (Formulario dei Rifiuti - D.M. n. 145/’98) al riquadro 8 riporta una specifica cioè chiede se il trasporto dei “rifiuti” è sottoposto a normativa ADR (per trasporto su strada) oppure è sottoposto a normativa RID (per trasporto ferroviario) se ne deduce, senza ombra di dubbio, che nella locuzione merci pericolose siano ricompresi anche i rifiuti pericolosi.

Ciò premesso e valutato che la norma ADR prevede per le merci pericolose sia il c.d. “grado di pericolosità” sia il “rischio di inquinamento minimo” se ne può dedurre tranquillamente che detti fattori/ambiti si debbano considerare cioè verificare anche per i rifiuti pericolosi.

Ciò premesso consigliamo quindi le Imprese di far eseguire le analisi di laboratorio dei rifiuti pericolosi per stabilire ovvero accertare, grazie alle risultanze degli esiti di laboratorio, le loro caratteristiche cioè il loro “grado di pericolosità” e/o il loro “rischio di inquinamento minimo” per accertare se detto rifiuto deve essere considerato pericoloso anche ai fini ADR.

Quindi per i rifiuti pericolosi la nomina del consulente ADR riguarda solo le imprese che non si riconoscono nei citati regimi di esenzione ADR e che allo stesso tempo risultano essere soggetti “speditori” di un rifiuto considerato pericoloso anche ai fini ADR e ciò anche se per il trasporto dei medesimi si avvalgono di un autotrasportatore autorizzato e quindi abilitato che curerà anche tutte le altre fasi di smaltimento.

 

LIMITI QUANTITATIVI DI MERCI PERICOLOSE: REGIME DI ESENZIONE ADR PARZIALE

L'esenzione di questo tipo, detta anche "secondo 1.1.3.6" (dal relativo capitolo dell'ADR), "parziale", o "dei 1000 kg virtuali", è usufruibile solo in determinate condizioni. Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associata una "categoria di trasporto", rappresentata con un numero da 0 a 4.

Ad ognuna di queste categorie è associata la quantità massima di merce pericolosa trasportabile per poter usufruire dell'esenzione parziale ADR secondo questo elenco:

  • Categoria di trasporto 0: 0
  • Categoria di trasporto 1: 20 (o 50 a seconda del numero ONU)
  • Categoria di trasporto 2: 333
  • Categoria di trasporto 3: 1000
  • Categoria di trasporto 4: illimitata

Vi segnaliamo che rientrano nella Categoria di trasporto 2 (333 litri) i trasporti di benzina mentre nella Categoria di trasporto 3 (1000 litri) rientrano i trasporti di gasolio e bitume ed emulsioni bituminose.

Nel caso di trasporti di merci pericolose aventi categorie di trasporto differenti, si dovrà moltiplicare per un coefficiente correttivo, variabile a seconda della categoria di trasporto, il quantitativo trasportato delle singole merci, ed infine sommare i vari contributi. Il totale dovrà essere inferiore o uguale a 1000.

Le unità di misura saranno:

  • per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplodente);
  • per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
  • per le materie liquide, la quantità totale delle merci pericolose contenute, in litri;
  • per i gas compressi, gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.

 

ESENZIONE DI ULTERIORI PRESCRIZIONI

Non superando i quantitativi massimi consentiti di merce pericolosa caricata nella stessa unità di trasporto è altresì possibile usufruire dell'esenzione di ulteriori prescrizioni, quali:

  • obbligo dello speditore di fornire al trasportatore le istruzioni scritte per l'emergenza;
  • obbligo del trasportatore di avere a bordo dell'unità di trasporto gli equipaggiamenti specifici richiesti dall'ADR e dalle istruzioni di sicurezza (mentre l’estintore a bordo da 2 kg di polvere A, B, C rimane obbligatorio);
  • obbligo per il conducente di possedere il certificato di formazione professionale ADR;
  • obbligo di segnalazione del veicolo.

Nei casi di esenzione permangono però gli obblighi relativi all'idoneità degli imballaggi ("imballaggi omologati"), alla loro etichettatura e segnalazione e al documento di trasporto merci DDT, che deve essere compilato secondo quanto previsto dalla norma per trasporti merci pericolose non in esenzione con l'aggiunta dell’indicazione: "Quantità non superiori ai limiti di esenzione previsti al 1.1.3.6".

 

SOGGETTI OBBLIGATI ADR

Oltre ai soggetti obbligati ADR, precedentemente elencati, anche per i soggetti che superano la quantità massima di merce pericolosa trasportabile scatta l’obbligo dell’osservanza della normativa italiana sul trasporto di merci pericolose su strada cioè ADR.

Per quanto riguarda l'ADR, il legislatore italiano ha riformato la disciplina ed emanato il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 (attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose).

Successivamente, sulla gazzetta Ufficiale n. 34 del 10-2-2021, è stato pubblicato il DECRETO 13 gennaio 2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose” (c.d. A.D.R. 2021).

Quindi anche per i soggetti che superano la quantità massima di merce trasportabile in regime di esenzione ADR scatta l’obbligo di osservare le disposizioni di legge complementari di particolari tipologie di merci pericolose.

In particolare, vi segnaliamo:

  • ESPLOSIVI - T.U.L.P.S. (Allegato C, cap. 1 Regolamento d'Esecuzione); Legge 18 aprile 1975, n. 110; Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81; Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123.
  • RIFIUTI Pericolosi - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Decreto Ministeriale del 03/06/2014 n. 120 (Regolamento di disciplina Albo Nazionale Gestori Ambientali).
  • NOMINA del Consulente per la sicurezza ADR (DGSA - Dangerous Good Safety Advisor), ovvero il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 ed il successivo Decreto Ministeriale 4 luglio 2000).

Oltre a ciò, vi segnaliamo che la disciplina ADR è collegata anche con il Codice della Strada attraverso le disposizioni dell'art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi) e con le norme generali dell’autotrasporto (Legge 6 giugno 1974, n. 298 e Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286).

 

COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Con riferimento alla nota di approfondimento di ANCE che vi abbiamo trasmesso con il citato Suggerimento n. 717/2022 e più precisamente in relazione alla comunicazione che l’impresa deve trasmettere alla Motorizzazione competente per territorio per segnalare che l’azienda intende avvalersi del regime di esenzione ADR segnaliamo che, ad oggi, non è disponibile il fac-simile ufficiale e neppure sono note le indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio. Ciò premesso, e fino a quando non saranno fornite istruzioni ministeriali di dettaglio, consigliamo le imprese di effettuare l’invio della citata comunicazione tramite posta elettronica PEC indicando nell’oggetto della missiva il richiamo alla Nota Ministeriale esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022.

 


Referenti

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