Accise per la produzione di forza motrice – escluse le macchine operatrici semoventi con targa gialla

Dal 1° gennaio 2026, con l’informativa n. 43715/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha escluso le macchine operatrici semoventi dall’agevolazione relativa alle accise per la produzione di forza motrice, anche se dotate di “targa gialla” e di contatore fiscale per la differenziazione dei consumi.

Suggerimento n. 77/31 del 2 febbraio 2026


Precedenti comunicazioni
Suggerimento n. 60/2024 


Informiamo i soci che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con l’informativa n. 43715 del 22 gennaio 2026 ha confermato che dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione relativa alle accise per la produzione di forza motrice con motori fissi, installati su strutture ancorate al suolo, o su macchine semoventi, è esclusa nel caso di mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su strada, ovvero immatricolati e targati.

Sul tema, nei mesi scorsi ANCE si era già attivata presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per richiedere un intervento chiarificatore sulla nuova disposizione introdotta dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 prima della sua entrata in vigore. 

In particolare, ANCE aveva chiesto di confermare, per il settore edile, il mantenimento dell’agevolazione per i mezzi semoventi di cantiere (ad es. i cingolati), dotati della c.d. “targa gialla” (che abilita alla circolazione per brevi tratti solo su alcune strade e a determinate condizioni), rimanendo comunque mezzi non ammessi alla ordinaria circolazione su strada pubblica.

Ricordiamo infatti che in questa categoria rientrano ad esempio le macchine movimento terra, quali escavatori, ruspe, bulldozer, dumper non omologate.
Per le macchine operatrici semoventi, “ancorché dotate di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni descritte nella carta di circolazione”, il beneficio per la produzione di forza motrice veniva riconosciuto sempreché fossero “destinate ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati”. 
La destinazione del mezzo, poi, doveva essere autocertificata con dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000.

Inoltre, l’agevolazione veniva riconosciuta se sul mezzo veniva installato un contatore fiscale che distinguesse i consumi relativi alla produzione di forza motrice da quelli riguardanti lo spostamento del mezzo di breve durata sulla strada pubblica (non agevolati). A tal fine, l’operatore doveva comunicare agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, le letture dei contatori all'inizio ed alla fine del trasferimento.

Pertanto, ora, con l’informativa ADM del 22 gennaio 2026, viene confermata l’esclusione di tali mezzi a partire dal 1° gennaio 2026

ANCE ha già evidenziato che tale nuovo orientamento penalizza fortemente il settore delle costruzioni, bloccando di fatto la fruibilità dell’agevolazione, pur in presenza di sistemi oggettivi di calcolo dei consumi, utilizzati fino ad oggi dagli operatori e che già consentono di distinguere quelli relativi alla produzione di forza motrice da quelli impiegati per lo spostamento su strada (da sempre escluso dal beneficio in questione).

Come riconosciuto in passato dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella CM 25/D/2011, i mezzi di cantiere, che fanno brevi spostamenti da un sito produttivo ad un altro, possono comunque considerarsi come mezzi non ammessi alla ordinaria circolazione su strada pubblica e, quindi, rispondenti alle caratteristiche richieste per l’applicazione del beneficio fiscale e alla sua finalità di agevolare i consumi funzionali alla produzione di forza motrice in luoghi ben delimitati.

Sul tema, si invitano le imprese associate a porre particolare attenzione a questo nuovo indirizzo interpretativo, che restringe fortemente l’ambito applicativo dell’agevolazione escludendo con efficacia dal 1° gennaio 2026, i mezzi semoventi dotati della c.d. “targa gialla”, anche se dotati di contatore fiscale per la differenziazione dei consumi.

Si evidenzia, infine, che la citata informativa l’ADM precisa anche il metodo di calcolo dell’agevolazione per la produzione di forza motrice, chiarendo che la stessa si applica con l’aliquota dell’accisa pari al 30% di € 617,40 per mille litri. 
I beneficiari, quindi, possono chiedere il rimborso dell’accisa sull’importo calcolato come differenza tra l’aliquota vigente al momento dell’acquisto del carburante e il 30% di € 617,40 per mille litri.

Per approfondimenti si rimanda all’informativa ADM in allegato.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.