MUD 2020 – scadenza 30 giugno 2020
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020 (rifiuti smaltiti/gestiti nel 2019) il MUD dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2020 in modalità esclusivamente telematica, anche per il MUD semplificato da trasmettere tramite PEC. Modulistica e modalità di presentazione sono rimaste invariate.
30/giu/2020
Suggerimento n. 435/106 del 28 maggio 2020
Precedenti comunicazioni
Suggerimenti n. 178/2020 e n. 355/2020
Informiamo le imprese associate che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 113 della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. Cura Italia, ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione del MUD 2020, riferito ai rifiuti smaltiti/gestiti nel corso dell’anno 2019.
Il Ministero dell'Ambiente con un comunicato ufficiale datato 9 gennaio 2020 ha stabilito che per la dichiarazione MUD 2020 (riferita all’anno 2019) si deve utilizzare la stessa modulistica e le stesse modalità di presentazione dello scorso anno, come indicate nel DPCM 24 dicembre 2018.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD devono pertanto utilizzare solo la procedura telematica prevista dal DPCM 24 dicembre 2018, ad eccezione del MUD semplificato che deve essere trasmesso esclusivamente tramite PEC.
Gli strumenti telematici per la compilazione e trasmissione del MUD sono accessibili dai seguenti portali web:
https://mudsemplificato.ecocerved.it/
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD
Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i trasportatori professionali di rifiuti in regime di conto terzi;
- le imprese e gli enti che effettuano con impianti autorizzati (fissi o mobili) operazioni di recupero e/o gestiscono impianti autorizzati di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per esempio, manufatti in cemento-amianto (CER 170605*); terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503*); filtri dell’olio (CER 160107*); filtri gasolio (CER 160107*); oli minerali esausti (CER 130205*); oli sintetici esausti (CER 130206*); batterie al piombo esauste (CER 160601*);
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali “procedura semplificata”);
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi oltre i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali (cioè impianti fissi);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
SOGGETTI ESCLUSI dal MUD
Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:
- producono rifiuti speciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- producono e trasportano in conto proprio i rifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Detta esclusione riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER, che sono prodotti in cantiere, come ad esempio 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), 15.01.06 (imballaggi misti), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili- sfalci verde). Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 66/2020.
I rifiuti derivanti da cartucce toner esauste provenienti da stampanti e fotocopiatori prodotti negli uffici delle imprese e aventi codice CER 08.03.18 (rifiuti speciali non pericolosi) sono esclusi da registro di carico-scarico rifiuti e da MUD per effetto dell’art. 6 comma 3-ter della legge 12/2019 di conversione con modifiche del D.L. n. 135/2018, nonché dall’art. 190, comma 1, lettera a), art. 189 comma 3 e dell’art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
La gestione dei rifiuti derivanti da cartucce toner esauste sarà oggetto di approfondimenti con uno specifico Suggerimento.
PRECISAZIONI MUD SEMPLIFICATO – RIFIUTI PERICOLOSI
Per il nostro settore, possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nel corso dell’anno 2019:
- hanno prodotto da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi provenienti dall’attività di manutenzione del parco veicolare (olio esausto, filtri, batterie, ecc…);
- hanno prodotto detti rifiuti nella stessa “unità locale” (cioè magazzino/deposito con proprio numero di iscrizione REA) a cui si riferisce la dichiarazione MUD;
- per ogni rifiuto prodotto, hanno impiegato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia.
Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, non possono compilare il MUD semplificato. Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi “fuori dall’unità locale” (cioè presso il cantiere) che è effettivamente il luogo di produzione, ma che non si può configurare come unità locale da denunciare all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA.
Per il settore edile, infatti, l’unità locale deve riferirsi solo ed esclusivamente alla sede amministrativa dell’azienda e/o magazzino–deposito, in quanto solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di denuncia ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate. Solo per i cantieri edili per i quali è stato installato un ufficio vendite immobiliari, sussiste l’obbligo di comunicazione, ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’apertura del cantiere.
Conseguentemente a tale divieto, le imprese sono pertanto obbligate a presentare il MUD telematico ordinario (e non quello semplificato) per i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri, compilando anche il modulo RE (che è stato previsto appositamente per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’unità locale, cioè prodotti nei cantieri).
Diversamente, per le imprese che producono rifiuti pericolosi nelle proprie officine meccaniche (purché detti magazzini/depositi risultino denunciati all’Agenzia delle Entrate) dove avviene l’attività di manutenzione del parco veicolare con produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio olio nero esausto), è possibile compilare il MUD semplificato qualora le imprese ricadano nelle tre condizioni previste dalla norma.
In allegato vengono riportate le istruzioni per la compilazione e trasmissione del MUD semplificato.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La modalità di presentazione del MUD 2020 è esclusivamente telematica tranne per il MUD semplificato che deve essere trasmesso invece tramite PEC.
Le comunicazioni MUD effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate inesatte, con le relative possibili sanzioni di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
Eventuali modifiche o integrazioni alle dichiarazioni MUD già presentate possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Il diritto di segreteria per l’invio del MUD telematico è di 10,00 euro mentre per la trasmissione via PEC del MUD semplificato è di 15,00 euro.
SANZIONI
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione del MUD sono possibili le seguenti sanzioni:
- mancata presentazione del MUD: sanzione pari a € 5.167,00;
- presentazione MUD incompleta o inesatta: sanzione pari a € 5.167,00;
- i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge: sanzione pari a € 517,00;
- presentazione MUD dopo il 30 giugno 2020 ma entro il 29 agosto 2020 (cioè entro 60 giorni dalla scadenza): sanzione pari a € 52,00;
- presentazione MUD dopo il 30 agosto 2020 (cioè oltre 60 giorni dalla scadenza): sanzione pari a € 5.167,00.
Gli importi sopra evidenziati sono legati all’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.