Esclusione registro di carico e scarico rifiuti
Al fine di evitare inutili e costose registrazioni ambientali, vi ricordiamo che sono esclusi da registro di carico-scarico rifiuti e da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER rifiuti e dal numero dei dipendenti dell’impresa, che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione, demolizione e scavo.
Suggerimento n. 66/24 del 5 febbraio 2020
Precedenti comunicazioni in materia
Suggerimenti n. 148/2016 e n. 189/2016
In merito alla gestione dei rifiuti di cantiere ricordiamo una importante esclusione a favore delle imprese edili e più precisamente che le medesime sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico rifiuti se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti e indipendentemente dai codici CER rifiuti, si producono rifiuti speciali non pericolosi.
Ricordiamo che detta esclusione oggi è vigente per effetto dell’art. 6 comma 3-ter della legge 12/2019 di conversione con modifiche del D.L. n. 135/2018, nonché dall’art. 190, comma 1, lettera a), art. 189 comma 3 e dell’art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Detta esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in cantiere indipendentemente dal loro codice CER Rifiuti compresi pertanto tutti i rifiuti non pericolosi non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 (edilizia) in quanto sono generati nell’ambito dell’attività svolta in cantiere (ad esempio sono altresì esclusi i rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi contenuti nel Capitolo CER 15 01).
Quanto sopra esposto è stato confermato da ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) con la nota del 8 aprile 2016 (vedi allegato).
Evidenziamo che il citato pronunciamento ISPRA, oltre ad essere molto importante per le imprese per la semplificazione gestionale dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere, è anche perfettamente in linea con il precedente pronunciamento del Ministero dell’Ambiente che, con la nota MATTM del 09/05/2007 prot. n. UL/2007/4130 (vedi allegato), aveva già chiarito che:
[…] appare ragionevole ritenere che i soggetti di cui all’articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/2006, cioè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e/o trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri (ex semplificata oggi categoria 2- bis dell’Albo Gestori Ambientali), non sono obbligati alla tenuta e conservazione del registro di carico e scarico rifiuti […].
Diversamente, se l’impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi, la produzione dei rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all’attività di costruzione e demolizione (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell’autofficina privata dove avviene la consueta manutenzione ordinaria del parco veicolare), detti rifiuti non pericolosi (ad esempio contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici fuori uso ecc…), devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e anche comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.
Rifiuti pericolosi
Ricordiamo che, indipendentemente dal luogo di produzione, tutti i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto, terre contaminate provenienti da bonifiche, accumulatori/batterie, olio e filtri esausti, ecc...) soggiacciono all’obbligo sia del registro di carico/scarico, sia del MUD (vedi Suggerimento n. 182/2019).
Rimozione rifiuti pericolosi: soggetti autorizzati
Le attività di rimozione rifiuti pericolosi così come le attività di trasporto di rifiuti pericolosi (sia in conto proprio per quantità superiori a 30 Kg/litri al giorno sia in conto terzi indipendentemente dalle quantità dei rifiuti) possono essere esercitate solo da imprese autorizzate che hanno ottenuto:
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 5 (per il trasporto sia in c/p sia in c/t di rifiuti pericolosi);
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 9 (per la bonifica di siti);
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A (per la bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi);
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 B (per la bonifica di materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Ricordiamo che il trasporto in conto proprio (sia di merci sia di materiali di risulta edili non pericolosi) soggiace (ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 298/1974) a licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. e più precisamente:
- la licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare;
- il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere di un’apposita Commissione (art. 33, L. 298/74).
Per l'effettuazione dei trasporti di cose/rifiuti per conto di terzi, invece è necessario che l'imprenditore sia iscritto anche all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia altresì ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 298/1974.
Pensando di fare cosa gradita, trasmettiamo in allegato l’elenco completo e vigente dei codici CER rifiuti dal quale è possibile desumere tutti i codici CER rifiuti non pericolosi e pericolosi (questi ultimi indicati con *).